Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 18-07-2011, n. 28415

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.A., ritenuto con doppia conforme colpevole del delitto di lesioni volontarie pluriaggravate in danno di A. G., che secondo l’ipotesi di accusa aveva colpito con un’asse di legno cagionandogli la frattura scomposta dell’ulna, che aveva richiesto 90 giorni di guarigione, ricorre avverso la sentenza della corte di appello di Sassari del 26 gennaio 2010, deducendone la nullità per inadeguata valutazione dei fatti e delle prove e per l’ammontare immotivatamente elevato della pena irrogatagli.

Il ricorso è inammissibile atteso che prospetta il riesame del fatto, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza – che va letta unitamente a quella di primo grado che integra – abbia dato conto specificamente delle ragioni della decisione sia in ordine alla ricostruzione della vicenda, che alla affermazione di responsabilità ed alla quantificazione della pena, con argomentazione comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Alla declaratoria di inammissiblità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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