T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 21-07-2011, n. 1463 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso notificato il 3 settembre 2010 e depositato il 5 ottobre seguente l’avv. A.R. ha chiesto l’esecuzione dei giudicati di cui agli otto decreti ingiuntivi (i primi tre, del Giudice di pace di Palermo, gli altri cinque del Tribunale di Palermo) in epigrafe indicati, con i quali è stato ingiunto all’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Palermo di pagarle, per prestazioni professionali rese nell’interesse dello stesso, le somme, rispettivamente, di Euro 1.391,31 (d.i. 780/09), Euro 2.097,01 (d.i. 812/09), Euro 2.061,65 (d.i. 937/09), Euro 2.809,34 (d.i. 1219/09), Euro 7.053,08 (d.i. 2405/09), Euro 6.781,82 (d.i. 2442/09), Euro 4.265,91 (d.i. 2443/09), Euro 3.521,52 (d.i. 2444/09), per un totale di euro 29.981,61, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di messa in mora al soddisfo, e oltre le spese dei procedimenti monitori (per un totale di euro 4.598,00 oltre accessori di legge).

Dolendosi che nonostante l’intervenuta esecutività di detti decreti per mancata opposizione, e anche dopo la notifica in data 22 giugno 2010 di apposito di messa in mora, l’IACP sia rimasto inadempiente, la ricorrente ha chiesto che vengano emanate le statuizioni necessarie per l’esecuzione dei giudicati, ivi compresa, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta;

– l’IACP di Palermo, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti;

– nella camera di consiglio del 25 marzo 2011 la trattazione del ricorso è stata rinviata per la necessità di integrazione documentale (attestazioni dell’intervenuta esecutività dei decreti ingiuntivi in questione), ciò cui ha provveduto la difesa attrice con il deposito di fascicolo aggiuntivo direttamente nella camera di consiglio del 17 giugno 2011, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che:

– per consolidata giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza (da ultimo, Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2009, n. 193; id., 19 marzo 2007, n. 1301; sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713); e detto principio, elaborato dalla giurisprudenza, è ora recepito dal codice del processo amministrativo, che all’art. 112 stabilisce che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 febbraio 2011, n. 164; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 dicembre 2010, n. 36007);

– con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa che: a) i decreti ingiuntivi, della cui esecuzione si tratta, sono stati dichiarati esecutivi,per mancata opposizione nel termine di legge, come da attestazione della Cancelleria in calce agli stessi (copia in atti, nel fascicolo aggiuntivo della ricorrente); b) in tale forma sono stati notificati all’IACP di Palermo (rispettivamente: i dd.ii. del Giudice di pace di Palermo 780/09, 812/09 e 937/09, il 6 ottobre 2009; il d.i. del Tribunale di Palermo 1219/09, il 6 ottobre 2009, e i dd.ii. dello stesso Tribunale 2405/09, 2442/09, 2443/09 e 2444/09, il 5 novembre 2009); c) risultano osservate le formalità di cui all’art. 90 del r.d. 642/1907 (applicabile ratione temporis), con la notifica all’IACP di Palermo, successivamente ai decreti in forma esecutiva, come sopra specificato, di apposito atto di messa in mora, in data 22 giugno 2010, con l’assegnazione del termine di trenta giorni per l’adempimento;

– è decorso il termine dilatorio di 120 giorni, di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996 e s.m.i., dalla notifica all’Istituto dei dd.ii. in forma esecutiva (avvenuta tra il 6 ottobre e il 5 novembre 2009), alla data (5 ottobre 2010) di instaurazione del presente giudizio con il deposito del ricorso in esame;

– ciò posto; e atteso che, in mancanza di contestazioni sul punto – avuto anche riguardo al comportamento dell’IACP intimato, che non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti od osservazioni -, è da ritenere incontroverso che, come addotto, ai decreti ingiuntivi di che trattasi non sia stata data esecuzione da parte dell’IACP obbligato, il ricorso risulta fondato, e va accolto. Va, pertanto, ordinato all’IACP di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, d conformarsi ai giudicati in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme in forza degli stessi risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;

– per il caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione – con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Dipartimento -, il quale, su istanza del’interessata, e constato il persistente inadempimento dell’IACP obbligato, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari, nell’ulteriore termine di giorni sessanta, con spesa a carico dell’IACP;

– le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, secondo la liquidazione in dispositivo;

– copia della presenta sentenza va trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte di Conti per la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

a) accoglie il ricorso, e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione ai giudicati nella stessa epigrafe indicati, nei modi e nei termini di cui in motivazione;

b) per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’IACP alla scadenza del termine come sopra assegnato, dispone l’intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione;

c) condanna l’Istituto Autonomo case Popolari di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge;

d) pone a carico dell’IACP di Palermo altresì l’eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con successivo provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte di Conti per la Regione Siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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