Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 18-07-2011, n. 28414 Circostanze speciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.M.A. ricorre tramite difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22 gennaio 2010 che, in riforma della sentenza di primo grado, che l’aveva ritenuto responsabile del furto aggravato di bottiglie di liquore dai banchi di un supermercato, aveva invece diversamente qualificato il fatto come tentativo, assumendo che l’imputato era stato sotto il costante controllo del personale di vigilanza, che perciò non aveva mai perso il possesso delle bottiglie, ed era stato bloccato subito dopo l’uscita dai locali di vendita, prima che potesse allontanarsi con il maltolto.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza per l’errore di diritto in cui era a suo avviso incorsa la corte territoriale, non considerando come, per la costante vigilanza del personale addetto, il furto non potesse ritenersi aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, di modo che avrebbe dovuto dichiararsi non doversi procedere per difetto di querela.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Il controllo del personale di vigilanza, infatti, non è incompatibile con l’esposizione alla pubblica fede, atteso che i beni oggetto del delitto erano esposti sui banchi di vendita, perchè gli avventori potessero prelevarli secondo le loro esigenze di acquisto.

Ciò vale a dire che le merci in esposizione erano specificamente esposte alla pubblica fede, atteso che il prelievo dal banco di vendita è di per sè condotta priva di specifica valenza illecita, essendo detto comportamento comune sia all’avventore che poi passa alla cassa per pagare il prezzo della merce, sia a quello che passa furtivamente dinanzi alla cassa senza versare il corrispettivo dovuto, ed è solo in tale momento che eventualmente l’illecito si perfeziona, integrandosi per l’agente in quel momento l’interversione del possesso, che tradisce così la legittima aspettativa del venditore di un comportamento in buona fede.

Proprio per quanto precede valga aggiungere che il ricorrente ha già avuto la buona ventura di vedersi derubricare con motivazione incongrua un furto consumato in tentativo, errore ormai irrimediabile in assenza di impugnazione da parte del Procuratore Generale.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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