Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-12-2011, n. 26188 Decorrenza del termine di prescrizione Risarcimento del danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 238, depositata in data 11 settembre 2008, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato per intervenuta prescrizione la domanda di restituzione di somme pagate in eccesso a titolo di premi assicurativi, proposta da P.I. contro la s.p.a. SARA Assicurazioni, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33.

La domanda ha fatto seguito al provvedimento 28.7.2000 n. 8546 dell’AGCM, che ha inflitto sanzioni a numerose compagnie di assicurazioni, fra cui la SARA, per violazione delle norme a tutela della concorrenza, avendo esse partecipato ad un’intesa illecita, a cui è conseguita una notevole lievitazione dei premi assicurativi a carico della clientela. Il P. propone tre motivi di ricorso per cassazione, a cui resiste l’intimata con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha ritenuto che il termine di prescrizione applicabile alla domanda del P. sia quello di cinque anni, relativo alle azioni di responsabilità extracontrattuale, e – rilevato che la domanda attrice di ripetizione ha per oggetto i premi pagati negli anni dal 1995 al 1997 – ha ritenuto compiuta la prescrizione, essendo stato l’atto di citazione notificato il 25 ottobre 2006, senza che siano intervenuti atti interruttivi.

2. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, e con il secondo motivo omessa od insufficiente motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha dichiarato prescritto il diritto da lui azionato omettendo ogni motivazione sia in ordine alla qualificazione giuridica della sua domanda, come azione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale; sia in ordine al termine di prescrizione applicabile, che avrebbe dovuto essere quello di dieci anni, previsto per la responsabilità contrattuale; sia e soprattutto per non avere specificato da quale data il termine debba farsi decorrere.

Soggiunge che era onere della convenuta – che ha sollevato l’eccezione – dimostrare i presupposti e la decorrenza del termine di prescrizione.

Con il terzo motivo denuncia violazione degli art. 2935 e 2947 cod. civ., poichè la sentenza impugnata ha trascurato il principio per cui la prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere e nella specie, anche ammesso che debba applicarsi il termine quinquennale, esso non può farsi decorrere da una data anteriore a quella in cui l’assicurato ha avuto notizia dell’illecita intesa e dei suoi effetti sull’aumento dei premi.

Richiama a supporto la giurisprudenza di questa Corte di cui alle sentenze n. 2645/2003, 2305/2007, ed altre.

3.- Il primo motivo è manifestamente infondato, poichè la Corte di appello ha, sia pur succintamente, motivato la sua decisione, ritenendo che la domanda sia da inquadrare nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e che il termine di prescrizione applicabile sia quello quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ..

Dalla motivazione si desume altresì che la Corte di appello ha individuato il dies a quo nella data del pagamento dei premi.

Non è quindi prospettabile nullità della sentenza per omessa motivazione.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè manca un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa è da ritenere inidonea inidonea a giustificare la decisione. La sintesi delle censure va indicata in una parte del ricorso, che si presenti a ciò specificamente destinata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008), ed il requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.2.- Il terzo motivo è fondato.

Erroneamente la Corte di appello ha fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del pagamento dei premi, anzichè dalla data in cui si può ritenere acquisita dal pubblico e dagli assicurati la conoscenza dell’illecito comportamento delle compagnie assicuratrici, quindi la consapevolezza di avere pagato a titolo di premi assicurativi somme superiori a quelle che avrebbe potuto essere pagate, se l’illecito non fosse stato commesso.

Questa Corte ha più volte ribadito – recentemente con riferimento ad analoga fattispecie (Cass. civ. Sez. 3 2 febbraio 2007 n. 2305) – che il testo dell’art. 2947 c.c. deve essere letto ed interpretato congiuntamente al disposto dell’art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno è cioè indispensabile che il titolare sia adeguatamente informato non solo dell’esistenza del danno, ma anche della sua ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l’inerzia che è alla base della prescrizione. L’art. 2947 c.c. deve essere quindi interpretato nel senso che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui l’illecito ed il conseguente danno si manifestano all’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000, n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645).

Nel caso in esame una tale conoscenza non può ritenersi acquisita in data anteriore a quella in cui l’AGCM ha depositato il provvedimento sanzionatorio a carico delle compagnie assicuratrici, rivelando pubblicamente l’accordo illecitamente intercorso fra le compagnie:

accordo che, per sua stessa natura, non si può presumere che fosse conosciuto precedentemente, considerato anche gli accordi in violazione della concorrenza sono normalmente destinati a rimanere riservati e nascosti a coloro che non vi partecipino: in particolare, alla generalità degli utenti e dei consumatori (cfr. diffusamente, sul punto, Cass. n. 2305/2007 cit.). Erroneamente pertanto la Corte di appello ha fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del pagamento dei premi, anzichè dalla data in cui l’assicurato ha avuto conoscenza dell’illecito posto a base della sua domanda di risarcimento dei danni.

4. – La sentenza impugnata deve essere sul punto annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..

4.1. – Va premesso che il ricorrente non ha specificamente impugnato il capo della sentenza impugnata che ha qualificato come extracontrattuale la responsabilità derivante dall’illecito in oggetto.

Pur lamentando, nel primo motivo, che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivato circa la natura della responsabilità, non ha proposto specifiche argomentazioni e censure allo scopo di dimostrare che, nei rapporti con i contraenti a valle dell’intesa illecita, la responsabilità per danni va qualificata come contrattuale.

Ne consegue che il capo della sentenza di appello che ha qualificato come aquiliana la responsabilità dell’impresa assicuratrice, ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale, non può più essere messo in discussione.

4.2.- Quanto alla decorrenza del termine, va ribadito che – in linea di principio – la conoscenza dell’illecito di cui trattasi è da ritenere acquisita dalla generalità del pubblico a decorrere dalla data della pubblicazione del Provvedimento n. 8546 dell’AGCM, cioè dal 28 luglio 2000 (Cass. n. 2305/2007 cit.); salvo – a tutto voler concedere – che il danneggiato possa dedurre e dimostrare di non averne potuto acquisire conoscenza neppure dopo tale data, in forza di circostanze a lui non imputabili che si possano ritenere oggettivamente idonee a giustificare l’ulteriore spostamento della decorrenza del termine.

Nella specie il ricorrente – pur lamentando l’erronea determinazione del dies a quo – non ha indicato da quale diversa data il termine avrebbe dovuto farsi decorrere; nè ha dedotto di non avere potuto acquisire conoscenza del citato provvedimento dell’AGCM se non in data successiva al 28 luglio 2000; nè ha confutato l’affermazione della Corte di appello secondo cui non è intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della proposizione della domanda giudiziale.

Ne consegue che il suo diritto al risarcimento dei danni risulta comunque prescritto, essendo intercorsi più di cinque anni fra il 28 luglio 2000 e la data della notificazione dell’atto di citazione (13.7.2006).

5.- La domanda risarcitoria del P. deve essere rigettata.

6.- Considerata la natura della controversia ed il fatto che la motivazione della sentenza impugnata era effettivamente meritevole di censura, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P.I. contro la s.p.a. SARA Assicurazioni. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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