Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 19-07-2011, n. 28832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Venezia nel dispositivo riteneva estinti per prescrizione i reati di guida in stato di ebbrezza (capo C) e di evasione (capo E) ascritti a L.L., mentre in motivazione riteneva che la prescrizione riguardasse i reati di cui ai capi C ed A. 2. Ricorre il L. che lamenta che nel dispositivo la prescrizione non sia stata pronunziata anche per il capo A. Si duole poi che l’imputazione di cui al capo D non sia stata qualificata come violazione dell’art. 385 c.p.. Si duole infine della mancanza di motivazione circa le doglianze che aveva prospettato in appello in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è fondato poichè per errore, oramai irreparabile data anche la mancata impugnazione de p.m., la Corte d’Appello ha dichiarato estinto il reato di cui al capo E anzichè quello effettivamente prescritto di cui al capo A. Nel frattempo inoltre si è verificata anche la prescrizione del reato di cui al capo B, circostanze da cui discendono le conseguenze espresse nel dispositivo (essendo il capo D punito ai sensi dell’art. 385 c.p.).

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata relativamente ai capi A e B perchè estinti per prescrizione e rinvia per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo D ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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