Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 19-07-2011, n. 28831 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Venezia, che aveva escluso la parte civile dal giudizio, dichiarava estinti per prescrizione i reati di violenza privata e di calunnia per i quali V.G.B. era stato in primo grado ritenuto responsabile e condannato al risarcimento del danno.

2. Contro tale sentenza ricorre la parte civile P.L. la quale in primo luogo afferma il carattere abnorme del provvedimento con il quale è stata esclusa dal giudizio di appello per difetto di procura rilasciata solo per il primo grado di giudizio. Ciò perchè in materia di costituzione di parte civile vige il principio di immanenza che esclude un’estromissione nel giudizio di impugnazione, tant’è che la parte civile va ritenuta presente anche se non compare in udienza, va citata nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante, non costituisce revoca tacita la mancata rassegna delle conclusioni in grado di appello.

L’art. 100 c.p.p., comma 3, andrebbe interpretato in chiave sistematica con riferimento al precedente art. 76, comma 2, nel senso che al difensore della parte civile non necessita un’ulteriore mandato per resistere all’impugnazione dell’imputato (mandato ulteriore invece sarebbe necessario per impugnare la sentenza).

D’altra parte era anche ampiamente trascorso il termine per escludere la parte civile, provvedimento adottabile solo prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

3. In ogni caso, a ben leggere, la procura rilasciata si estendeva anche al giudizio d’appello. Ma anche ad ammettere il contrario l’effetto non poteva essere quello di escludere la parte civile ma semmai quello di precludere ad essa atti per i quali nel giudizio di appello occorreva un’apposita procura (tra i quali non rientrerebbe la presentazione delle conclusioni e la nota spese per il grado di appello).

4. Il fatto poi che la sentenza non si sia pronunziata sui capi civili costituirebbe una violazione dell’art. 578 c.p.p., dato che la norma è applicabile anche se la parte civile non compaia o non presenti conclusioni. D’altra parte sarebbe paradossale ritenere inapplicabile tale norma quando la parte civile compaia ma si ritenga che il suo difensore non sia legittimato perchè non munito di procura speciale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

La norma di cui all’art. 100 c.p.p., comma 3, non interferisce in alcun modo con il principio di immanenza della costituzione di parte civile, riguardando lo ius postulanti in giudizio e quindi la possibilità o meno di rappresentare le proprie ragioni in grado di appello o nel ricorso in Cassazione e quella di formulare conclusioni e presentare nota spese in tali gradi.

Il principio di immanenza, come del resto il medesimo ricorrente ricorda, riguarda invece, il diritto a essere citati nei gradi del giudizio e quello che il giudice tenga sempre presente la domanda di parte civile, una volta che questa sia stata inizialmente proposta.

2. Tanto detto deve pure negarsi che la procura rilasciata dalla P. si estendesse al giudizio di impugnazione, come correttamente è stato ritenuto in base ad una piana lettura del relativo atto.

3. Tuttavia, come già accennato, il giudice, benchè alla parte civile non fosse stata riconosciuto lo ius postulandi in appello, per il disposto di cui all’art. 578 c.p.p., avrebbe dovuto d’ufficio considerare la domanda risarcitoria già formulata anche a seguito di dichiarazione di estinzione del reato, essendo stato il V. condannato in primo grado. E a questo effetto avrebbe dovuto valutare il fondamento dell’appello.

4. A tanto dovrà provvedere il giudice civile in sede di rinvio, al quale spetta la liquidazione delle spese sostenute dalla P., anche in relazione al presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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