Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2011, n. 26182 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la CTR di Milano ha accolto la domanda di rimborso della somma pagata a titolo di IRAP 1999 da C.A.. Il contribuente non si è difeso.

Motivi della decisione

L’Agenzia delle Entrate propone un primo motivo di ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè invoca una circostanza di fatto ("il contribuente si è nelle more avvalso della definizione automatica dei redditi ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7") che non trova riscontro nella sentenza impugnata, e non chiarisce come sarebbe stata acquisita al processo.

Col secondo motivo si sostiene una tesi di diritto (che "l’imposta sia dovuta da chiunque eserciti un’arte o una professione, anche se con la sola organizzazione indispensabile per lo svolgimento dell’attività") che contrasta con l’indirizzo ormai consolidato assunto dalla giurisprudenza di questa corte, anche alla luce della sentenza 156/2001 della corte costituzionale.

Il ricorso va dunque respinto, senza decisione in punto spese perchè il contribuente non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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