T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 1037 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente impugna: a) la nota della Provincia di Vibo Valentia prot. n. 6077/U.T. in data 15 maggio 2008, con la quale, a seguito dell’informativa della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, si è disposta la revoca dell’aggiudicazione della gara di appalto relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. 33 RombioloSan Calogero"; b) la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, con la quale è stato comunicato che nei confronti della società ricorrente sussistevano gli elementi di cui all’art. 10, commi 2, 7 e 8 d.p.r. n. 252/1998.

Nel ricorso si espone che: a) la società ricorrente si è aggiudicata la gara d’appalto per "lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. 33 RombioloSan Calogero"; b) nelle more della stipula del contratto di appalto, la Provincia di Vibo Valentia ha ricevuto la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, con la quale è stato comunicato che nei confronti della società ricorrente sussistevano gli elementi di cui all’art. 10, commi 2, 7 e 8 d.p.r. n. 252/1998; c) la Provincia ha, quindi, revocato l’aggiudicazione dell’appalto con provvedimento prot. n. 6077/U.T. in data 15 maggio 2008.

Con unico e articolato motivo di gravame la ricorrente osserva che: a) il provvedimento adottato dalla Provincia non contiene alcuna motivazione e l’Amministrazione locale, in difetto di qualsiasi contradditorio con l’interessata (e, quindi, in violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990), non ha proceduto ai necessari approfondimenti istruttori rispetto a quanto rappresentato dalla Prefettura; b) al riguardo deve tenersi conto che la stazione appaltante può deliberare di non revocare l’appalto qualora le informative prefettizie non siano confacenti e congrue (Cons. St., V, n. 4135/2006); c) l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è stata giustificata da particolari ragioni d’urgenza, né nella specie viene in rilievo un provvedimento dal contenuto vincolato; d) in ordine all’insussistenza di particolari ragioni d’urgenza, deve anche considerarsi che la Prefettura non ha provveduto nei termini di legge a esitare l’interrogazione rivolta dalla Provincia di Vibo Valentia; e) l’informativa, riferendo che il socio accomandatario è stato più volte controllato con soggetti pregiudicati o, comunque, ritenuti inseriti a vario titolo in consorterie criminali e che parenti prossimi dello stesso gravitano nell’ambito di una consorteria mafiosa particolarmente attiva nel territorio, non riposa su esplicito quadro indiziario sufficientemente preciso e dettagliato, mancando l’indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o di collegamenti della società con organizzazioni criminali; f) ai fini dell’adozione di un’informativa di contenuto interdittivo ai sensi dell’art. 10 d.p.r. n. 252/1998 non risulta sufficiente il mero pericolo di un tentativo di infiltrazione mafiosa; g) il socio accomandatario è incensurato, non ha subito condanne e non ha procedimenti penali in corso; h) in epoca risalente il socio accomandatario fu oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio che si concluse con una sentenza del 1997 di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 129 c.p.p. perché il fatto non sussiste; i) da otto anni tale socio vive a Delianuova e nessun elemento della sua famiglia questa gravita nell’orbita di consorterie criminali; l) i vincoli di parentela, se non assistiti da ulteriori e concreti elementi indiziari, non sono sufficienti per l’emanazione di un’informativa prefettizia a contenuto interdittivo.

Con ulteriori memorie la ricorrente articola ulteriormente le proprie difese.

La Provincia di Vibo Valentia, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che: a) la revoca era un atto dovuto e vincolato, nonché connotato da particolare urgenza, ragione per la quale è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento; b) in ogni caso, come affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., VI, n. 149/2002), la revoca dell’aggiudicazione di una gara per il pericolo di infiltrazioni mafiose conclude un procedimento che ha avuto inizio con la domanda dell’impresa di partecipare alla selezione; c) è legittima la motivazione della revoca dell’aggiudicazione effettuata "per relationem", mediante rinvio al contenuto dell’informativa prefettizia.

L’Amministrazione statale, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che: a) la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’informativa prefettizia e per la consequenziale revoca dell’aggiudicazione (Cons. St., VI, n. 5879/2010); b) il termine di cui all’art. 4 legge n. 490/1994 ha carattere meramente acceleratorio; c) il socio accomandatario intrattiene relazioni con soggetti pregiudicati, con alcuni dei quali ha costituito delle associazioni temporanee di imprese per la partecipazione ad appalti pubblici; d) il socio accomandatario e i suoi più diretti familiari annoverano precedenti penali per associazione di stampo mafioso e il primo è stato più volte proposto per l’applicazione di misure di prevenzione.

Nella pubblica udienza del 7 luglio 2011, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso viene trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate: a) il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione a seguito di informativa prefettizia a contenuto interdittivo non deve contenere alcuna specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo al contenuto dell’atto dell’Amministrazione statale; b) ciò in quanto la stazione appaltante non ha il potere di sindacare la decisione assunta dalla Prefettura, ovvero di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, come affermato dalla stessa giurisprudenza erroneamente invocata da parte ricorrente (Cons. St., V, n. 4135/2006), la quale afferma espressamente che la possibilità, prevista dall’art. 11, terzo comma, d.p.r. n. 252/1998, di non revocare l’appalto, sebbene il collegamento dell’impresa con organizzazioni malavitose sia stato accertato, è prevista al solo fine di tutelare l’interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione al tempo dell’esecuzione del contratto ed alla difficoltà di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata, dovendosi comunque escludere che la stazione appaltante disponga della facoltà di sindacare il contenuto dell’informativa prefettizia, poiché la legge demanda a tale autorità in via esclusiva la raccolta degli elementi e la valutazione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa (sul punto cfr. anche Cons. St., VI, n. 7619/2005); c) come eccepito dall’Amministrazione statale, la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta, per intrinseche ragioni di celerità, nel caso di informativa prefettizia e di consequenziale revoca dell’aggiudicazione (Cons. St., VI, n. 5879/2010); d) il termine di cui all’art. 4 legge n. 490/1997 ha natura acceleratoria (ciò che conferma le intrinseche ragioni di urgenza del procedimento di cui si tratta) e la sua violazione non fa venir meno le esigenze di celerità e la conseguente necessità di pretermettere il contraddittorio con il soggetto interessato; e) come risulta dalla documentazione versata in atti (cfr., in particolare, informazione della Questura di Reggio Calabria n. 1236/05/II/CA in data 18 agosto 2007), il socio accomandatario, a parte i precedenti di polizia suoi e dei propri familiari, è stato ripetutamente controllato in compagnia di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia anche per il reato di associazione di tipo mafioso; f) non a caso, d’altronde, il medesimo è stato oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio che, sebbene conclusasi nel 1997 con sentenza di non luogo a procedere, costituisce indizio della sua vicinanza a consorterie criminali; g) è chiaro, infatti, che non occorre l’accertamento di responsabilità penali per ritenere il pericolo di infiltrazioni mafiose, essendo sufficiente la contiguità con ambienti malavitosi del soggetto che abbia responsabilità nella gestione nell’impresa; g) ne consegue, pertanto, che nella specie sussiste un adeguato quadro indiziario, costituito dai precedenti di polizia del socio accomandatario, nonché dalle sue relazioni di parentela e dalla frequentazioni con soggetti pregiudicati e con precedenti di polizia anche per il reato di associazione mafiosa, ciò che giustifica l’adozione dell’informativa prefettizia a contenuto negativo e il conseguente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, Tar Milano, I, n. 677/2011), l’informativa prefettizia antimafia deve basarsi su un insieme di elementi e di fatti che siano tali da far ritenere ragionevolmente l’esistenza del rischio di infiltrazioni mafiose, sicché la valutazione del Prefetto presuppone soltanto la presenza di elementi in forza dei quali non sia illogico od inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento della società o dell’impresa con organizzazioni mafiose e di un loro condizionamento da parte delle stesse.

Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) rigetta il ricorso in epigrafe; 2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia di Vibo Valentia e del Ministero dell’Interno, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuno degli enti evocati in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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