T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 624 Concessione per nuove costruzioni sospensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 17 novembre 1999 – depositato il 15 dicembre 1999 – i ricorrenti espongono: (a) di essere proprietari e possessori di alcuni appartamenti per civile abitazione posti a confine del lotto interessato dall’attività edificatoria del controinteressato, foglio 22 mappale 1153, idonea a privarli del beneficio dell’aria e del paesaggio; (b) che detto immobile è stato parzialmente costruito in base alla concessione n. 3469 del 26.11.1998 oggetto di separato ricorso. Impugnano quindi gli atti in epigrafe indicati, deducendo: violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 51 della legge 142/90, così come modificato dalle leggi 127/97 e 191/98 – incompetenza – arbitrarietà – eccesso di potere – deviazione dall’interesse pubblico – abnormità – mancanza dei presupposti – manifesta ingiustizia – motivazione illogica e contraddittoria – violazione di legge per omessa istruttoria e difetto di motivazione in violazione degli artt. 2 e seguenti legge 241/90

2 Con atto depositato il 13 gennaio 2000 si è costituito il comune di Fondi che ha argomentato l’infondatezza del ricorso.

3 Con atto depositato il 23 dicembre 2009 i ricorrenti hanno partecipato il persistente interesse alla definizione delle domande di annullamento e di risarcimento.

4 I ricorrenti hanno prodotto, in data 22 aprile 2011, copia della sentenza con la quale la Sezione ha definito la domanda di annullamento della concessione edilizia n. 3469 del 26.11.1998. Gli stessi hanno poi depositato in data 9 maggio 2011 memoria conclusiva.

5 Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 I ricorrenti agiscono: (a) per l’annullamento dell’ordinanza. n. 246 del 21.10.1999, di sospensione del titolo rilasciato al controinteressato, "… limitatamente al periodo necessario per consentire all’ufficio di accertare la fondatezza dell’esposto presentato e l’adozione di eventuali provvedimenti di ritiro della concessione edilizia n. 3469 del 26.11.1998;" (b) per l’annullamento dell’ordinanza n. 287 del 02.11.1999 con la quale "… è rimossa l’ordinanza. n. 246 del 21.10.1999 e come tale riacquista efficacia la concessione edilizia n. 3469 del 26.11.1998"; (c) per la condanna del comune al risarcimento del danno.

2 Il Collegio innanzitutto rileva che nessun effetto preclusivo, quanto ad attuale persistenza dell’interesse, deriva dalla sentenza n. 255/2011 relativa al ricorso R.G. 926/1999 perché, nel caso, va definita non solo la domanda relativa all’annullamento di provvedimenti diversi, ma anche l’istanza risarcitoria nonché quella posta dal resistente ai sensi dell’articolo 89 del c.p.c. (atto di costituzione depositato il 13 gennaio 2000). Il ricorso è quindi procedibile è deve esser esaminato nel merito.

3 Dette indicazioni introducono lo scrutinio del primo motivo, dedicato all’incompetenza, perché "I provvedimenti sono stati emessi dal Direttore Generale del Comune di Fondi ancorché fosse in carica il Dirigente dell’Ufficio Urbanistico, così come si evince dal n° 3 dell’ordinanza 287 del 02.11.1999.". Con la memoria conclusiva i ricorrenti hanno poi sostenuto l’assunto richiamando detta sentenza – di accoglimento del ricorso proposto per l’annullamento della concessione edilizia n. 3469 del 26.11.1998 rilasciata al controinteressato -, sentenza nella quale è stata accertata la fondatezza della dedotta violazione "… dell’art. 51 L. 142/1990…".

4 L’esame del motivo implica il necessario riferimento ad altri provvedimenti pertinenti alla vicenda, ai quali ha fatto espresso riferimento il resistente all’atto della costituzione.

4.1 In particolare dalla produzione del comune, emerge:

(a) la nota prot. n. 2/8900 in data 7 settembre 1999 con la quale, stante la rinunzia del precedente responsabile dell’ufficio urbanistica, il sindaco ha invitato i dipendenti dell’U.T.C. a "… far riferimento per la firma dei provvedimenti dell’ufficio urbanistica, attinenti l’ordinaria amministrazione, al Direttore Generale.";

(b) l’ordinanza n. 257 del 29 ottobre 1999 di conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi incluso quello relativo all’area tecnica, dalla quale si ricava che il sindaco si riserva "… con successivo provvedimento l’assegnazione dei predetti alla direzione dell’area funzionale.";

(c) l’ordinanza sindacale n. 290 del 5 novembre 1999 con la quale si dispone che, "1) con decorrenza immediata l’Arch…. è assegnato all’U.T.C. – Sezione Urbanistica in qualità di Dirigente della stessa".

4.2 Detti provvedimenti, connessi ad "… una soluzione organizzativa… di carattere temporaneo in attesa della copertura del posto di responsabilità dell’Ufficio Urbanistica." (cfr. nota prot. n. 2/8900 del 7 settembre 1999), interessano il profilo in esame. Gli stessi, infatti, disciplinano, sia pur transitoriamente, la competenza dei preposti agli uffici comunali ivi inclusa quella del settore al quale sono riferibili i provvedimenti impugnati. Siffatta disciplina non è stata contestata dai ricorrenti, i quali hanno appuntato la censura non sull’atto di attribuzione quindi sulla illegittimità dello stesso rispetto alle norme indicate in rubrica, ma su quello che ne costituisce esercizio. In altri termini l’assegnazione della competenza non deriva dai provvedimenti ora impugnati bensì da quelli dianzi citati, evidentemente presupposti e rilevanti sul profilo in esame, atti che non sono stati opportunamente considerati.

4.3 Il motivo deve pertanto esser respinto:

(a) per mancata impugnazione degli atti che hanno, comunque, conferito al segretario comunale – direttore generale, la responsabilità dell’ufficio dal quale promanano i provvedimenti impugnati;

(b) perché questi ultimi sono stati adottati rispettivamente il 21 ottobre e 2 novembre 1999, vale a dire in un momento antecedente all’effettiva assunzione della responsabilità dell’U.T.C. da parte del nuovo dirigente, incardinato nel posto e nella funzione solo dal successivo 5 novembre;

(c) perché non rileva sul punto l’indicazione di cui al n. 3 dell’ordinanza n. 287/1999, in quanto il nuovo dirigente si è insediato dal 5 novembre, stante la previsione per la quale, la formalizzazione ed il perfezionamento dell’incarico, presupponevano la stipula del contratto (cfr. punto 3 dell’ordinanza sindacale 257 del 29 ottobre 1999 ed atto di assegnazione dal quale si ricava che i nuovi dirigenti hanno pronunciato promessa solenne il 4 novembre 1999);

(d) perché infine non può rilevare il richiamo, sempre ai lamentati fini, al certificato di destinazione urbanistica in quanto sottoscritto dal nuovo dirigente dopo l’effettivo insediamento.

5 I ricorrenti lamentano di seguito, il difetto di istruttoria e l’assenza di motivazione perché: (a) non sarebbero stati esplicitati i motivi di interesse pubblico a sostegno della ripristinata efficacia della concessione di costruzione di un immobile allocato poi su area destinata dal P.R.G. a viabilità (seconda parte del primo motivo) per quanto attestato dal menzionato certificato di destinazione urbanistica del 12 novembre 1999; (b) che già nel lontano 1977, sarebbe stato accertato nel progetto un eccesso di volumetria; (c) che nell’ultimo ventennio tale area avrebbe perso la sua vocazione edificatoria; (d) che, pertanto, tali evenienze avrebbero dovuto indurre il responsabile dell’ufficio a disattendere il parere favorevole della commissione edilizia.

5.1 L’esame delle riprodotte doglianze presuppone l’esatta qualificazione della fattispecie, nello specifico, del tipo di funzione implicata, dei presupposti e quindi delle giustificazioni che sorreggono soprattutto l’ordinanza 287 del 2 novembre 1999.

5.2 La vicenda origina dall’avviato procedimento di riscontro dei presupposti per "l’adozione di eventuali provvedimenti di ritiro della concessione edilizia n. 3649/98". Il comune, sospesa detta concessione, ha acquisito un parere legale e quello della commissione edilizia; ha quindi revocato la sospensione aderendo alle indicazioni desumibili da detto parere legale reso anche in relazione ai presupposti ed alla durata della misura cautelare.

6 Tutto ciò premesso i riprodotti motivi vanno respinti. Ed, infatti, posto che il comune non ha assunto determinazione alcuna quanto all’avviato procedimento di autotutela – del che ne costituisce prova l’ordinanza 287/1999 dal cui dispositivo non si ricava l’annullamento della concessione -, va innanzitutto disattesa la censura dedicata al difetto di motivazione, nel caso da ricondurre al detto parere dal quale si desume, che pur non essendo esclusa la sospendibilità del titolo nelle more del procedimento preordinato all’annullamento d’ufficio, detta misura cautelare si può giustificare per il caso di accertato contrasto dell’iniziativa edificatoria assentita con la normativa urbanistica non, come nella fattispecie, sulla sola base di un esposto. Il che depone per l’infondatezza della doglianza in esame, anche per la parte riferita alla mancata tutela dell’interesse pubblico, evidentemente ricondotto all’inesistenza delle condizioni per l’adozione della misura cautelare, per la revoca della quale il controinteressato aveva depositato presso il comune, il 25 ottobre 1999, espressa richiesta. Le restanti censure interessano poi, non tanto il provvedimento di revoca della sospensione, ma la concessione edilizia che però non è stata espressamente impugnata il che, implica l’inammissibilità delle stesse, peraltro fondate su elementi di non chiara e sicura consistenza (cfr i dati che emergono dal parere legale), sui quali non occorre indagare in tale sede stante il rassegnato esito.

7 La domanda formulata dal comune all’atto della costituzione in giudizio, volta ad ottenere, ai sensi dell’articolo 89 del codice di procedura civile, la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso, non può trovare accoglimento. La norma citata consente la cancellazione dell’espressione sconveniente allorché la stessa non riguardi direttamente l’oggetto della causa ma sia ispirata al mero intento di offendere l’avversario. Nel caso, il linguaggio utilizzato dai ricorrenti, pur essendo connotato da espressioni "forti", non può dirsi ispirato da una evidente intenzione offensiva, ma sostanzialmente preordinato rafforzare i motivi di contestazione.

8 Il ricorso va, in definitiva, respinto. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare e le modalità di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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