Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2011, n. 26180

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la CTR di Roma ha accolto la domanda di rimborso della trattenuta irpef operata dal datore di lavoro Olivetti s.p.a. sulla somma corrisposta a B.M. quale incentivo all’esodo. La contribuente non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale della causa.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile, perchè notificato in data 11 dicembre 2006, e depositato in cancelleria ben oltre venti giorni da quella data, il 16 gennaio 2007 (art. 369 c.p.c.).

Vanno rimborsate al resistente le spese processuali del grado.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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