Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 19-07-2011, n. 28798 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) S.A. ha proposto appello (qualificato come ricorso e trasmesso a questa Corte trattandosi di sentenza inappellabile) avverso la sentenza 27 novembre 2007 del Tribunale di Udine, sez. dist. di Palmanova, che ha applicato nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, la pena di Euro 400,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (tasso alcoolemico pari a 0,52 g/1 e 0,55 g/l).

Si duole il ricorrente della durata della sospensione della patente di guida applicata dal giudice.

2) La L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni previste dal precedente art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza.

In particolare la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste al comma 2, lett. b) e c) mentre, all’ipotesi prevista dalla lett. a) del medesimo comma (tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro) è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di analoga natura.

Ne consegue – avendo la sentenza impugnata ritenuto che l’ipotesi contestata rientrasse nella fascia a) – l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in base al principio previsto dall’art. 2 c.p., comma 2 perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, sezione 4 penale, annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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