T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 623 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il Consorzio di B. Valle del Liri agisce: (a) per l’accertamento e per la condanna, in solido, al risarcimento dei danni arrecati all’impianto di automazione, agli impianti ed alle aree di pertinenza consortile ed alla rete idrografica consort per le somme su indicate o per quelle, maggiori o minori, che saranno accertate in corso di causa o determinate in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria; (b) ritenuta e dichiarata l’illegittima collocazione dei tralicci dell’elettrodotto a servizio della TAV sulle condotte irrigue o nell’immediatezza delle stesse nel tratto da Aquino a S. Vittore del Lazio, per la condanna di tutte le società convenute, inclusa la A. T.E. S.p.a., in solido, al ripristino dello stato dei luoghi previa rimozione dei citati tralicci, allo spostamento degli stessi a distanza di salvaguardia della rete irrigua consortile, oltre al risarcimento dei danni cagionati nella misura accertata in corso di causa o in via equitativa con accessori;

Considerato che il ricorrente espone che: (a) nell’ambito del "Piano per le linee ferroviarie ad alta velocità", l’Ente Ferrovie dello Stato affidava a T.A.V. (T.A.V.) S.p.a. la concessione della progettazione, costruzione e sfruttamento del sistema di alta velocità, autorizzandola a conferire la progettazione e la costruzione a general contractors; (b) per la risoluzione dei problemi connessi alle interferenze tra gli impianti consortili e la realizzanda ferrovia, in data 20 giugno 1996, venivano stipulate due convenzioni, la prima, tra il Consorzio di B. ed il Consorzio I.U. (incaricato della progettazione e realizzazione della tratta ferroviaria Roma – Napoli e relative infrastrutture ed interconnessioni) disciplinante i rapporti riferibili all’attraversamento delle opere di bonifica intersecate dal tracciato della realizzando linea T.A.V., la seconda, tra il Consorzio di B. e la I.C.G. S.p.a. (alla quale il Consorzio I.U. aveva conferito l’esecuzione dei lavori nella tratta interessante gli impianti consortili da Ceprano a S. Vittore del Lazio) con la quale, al fine di consentire il regolare esercizio degli impianti consortili, si concordavano i lavori di demolizione delle tratte da sopprimere e quelli di costruzione di 28 attraversamenti definitivi, sia di condotte di adduzione che di consegne comiziali, compresi nell’area di sedime della costruenda linea ferroviaria (cd. opere "entro linea") nonché i lavori da eseguirsi sulle aree esterne allo stesso sedime (indicate come "fuori linea"); (c) quanto convenuto non trovava attuazione perché, nell’esecuzione dei lavori venivano provocati danni al consorzio ed all’utenza, con danneggiamento della rete delle condotte idriche, compromissione del sistema automatizzato di funzionamento degli impianti irrigui esistenti, alterazione della rete di canali di bonifica e corsi d’acqua esistenti, nonché produzione di altri danni causati dalla realizzazione dell’elettrodotto a servizio della stessa linea ferroviaria;

Vista la sentenza n. 468 del 12 luglio 2007 con la quale il Tribunale di Cassino ha dichiarato il difetto di giurisdizione rilevando l’ascrizione delle attivate pretese alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 80/98, come modificato dall’articolo 7 della legge 205/2000 e ciò in quanto, "… la progettazione e la realizzazione concreta della tratta… si pone nell’ambito del complesso procedimento amministrativo, contrassegnato da atti che costituiscono esemplificazione del potere amministrativo.", interessante lo "… uso del territorio";

Considerato che, nel corso della pubblica udienza, le parti sono state avvisate in esito al possibile difetto di giurisdizione e che le stesse, concordemente, hanno chiesto la decisione della causa;

Considerato in particolare che: (a) il ricorrente attiva domande dipendenti non da evenienze scaturite dalla procedura di localizzazione e progettazione dell’opera in generale, ma dalla circostanza per la quale sono state disattese le convenzioni, sopra citate, preordinate alla risoluzione delle interferenze tra la realizzanda tratta e le strutture consortili da osservare nel corso dell’esecuzione materiale dei lavori; (b) nel caso quindi la causazione dei danni non è riferibile all’esercizio di potestà pubblicistiche, bensì alla circostanza per la quale sono state disattese le predette pattuizioni atte a disciplinare il rapporto tra le parti e relative ad una fase interessante situazioni giuridiche connotate in termini di diritto soggettivo; (c) le predette convenzioni per come strutturate non possono configurarsi quali moduli procedimentali alternativi e/o sostitutivi correlati all’esercizio di pubbliche potestà, stante la limitata rilevanza causalmente rapportabile solo alle misure e/o accorgimenti concordati e rilevanti nella fase di esecuzione materiale;

Considerato che la domanda risarcitoria può esser conosciuta dal Giudice amministrativo nel caso di danni occasionati dall’esercizio di pubbliche potestà ed in funzione di completamento dell’ordinaria tutela giurisdizionale conseguibile in detta ultima sede;

Visto l’articolo 44 della legge delega del 19 giugno 2009, n. 69 che include tra i fini del riassetto del processo amministrativo, il suo adeguamento "alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori";

Visti gli articoli 11 e 74 del codice del processo amministrativo;

Considerato che: (a) per il caso di danni causati dalla "… cattiva esecuzione dei lavori… la posizione soggettiva fatta valere in giudizio…,… è comunque di diritto perfetto in quanto ancorata al principio del neminem laedere di cui costituisce espressione l’art. 2043 cod. civ. il quale obbliga l’autore del fatto doloso o colposo, chiunque esso sia, a risarcire il danno cagionato…,… in assenza di cause di giustificazione, dal fatto medesimo." quindi "… che nel caso…, trattandosi di danno che si assume causato, non da un atto amministrativo illegittimo o dalla mancata emanazione di un atto amministrativo dovuto, bensì da un comportamento materiale negligente ed imperito……., la giurisdizione appartiene al giudice ordinario" (SS. UU. 9 agosto 2001, n. 10979); (b) esito analogo ha assistito la richiesta di "… condanna al risarcimento dei danni,…,… subiti per effetto… dei lavori inerenti all’opera… (con…, alterazioni del regime delle acque)" (SS. UU. 12 gennaio 2005, n. 386); (c) similmente per il caso di danni prodotti dai lavori, "La giurisdizione su tale domanda spetta al giudice ordinario non solo in confronto della parte privata, che è venuta eseguendo i lavori, ma anche degli altri soggetti convenuti in giudizio, dei quali la responsabilità sarà o meno dichiarata secondo ciò che risulterà accertato all’esito del giudizio, a proposito della incidenza della loro condotta sulla fase esecutiva dell’opera. Mentre la localizzazione dell’opera pubblica è attività di natura provvedimentale, non lo sono la sua concreta realizzazione e manutenzione, attività queste di natura materiale nello svolgere le quali non i soli soggetti privati cui sia affidata l’esecuzione dell’opera, ma la stessa pubblica amministrazione che se ne faccia esecutrice debbono osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza (Sez. Un. 13 dicembre 2007 n. 26108; 28 dicembre 2007 n. 27187)." (SS. UU. 25 maggio 2010, n. 12792);

Considerato in definiva che "l’azione esercitata in questa sede è in realtà rivolta per intero all’accertamento di situazioni giuridiche di diritto soggettivo" per le quali deve esser affermata la giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 aprile 2005, n. 7441 anche con riferimento alla possibile rilevanza nella fattispecie dell’articolo 143 del testo unico approvato con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775);

Considerato che pertanto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e che le parti vanno, quindi, rimesse innanzi al giudice ordinario;

Considerato che le spese di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *