Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2011, n. 26179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata spedita il 3 maggio 2009 e ricevuta dal destinatario il 14 maggio 2009, come da A.R. prodotto in udienza dalla ricorrente, l’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione della sentenza indicata in epigrafe sulla base di quattro motivi.

La parte intimata resiste con controricorso, chiedendo preliminarmente la verifica della tempestività del ricorso.

L’Agenzia ricorrente, nella epigrafe del ricorso, assume che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 9 marzo 2009. Rispetto a tale data, il ricorso spedito il 3 maggio successivo sarebbe tempestivo, a prescindere dalla data della ricezione dell’atto.

Tuttavia, l’assunto che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 9 marzo 2009 non risulta provato.

Dalla copia della sentenza prodotta dalla ricorrente risulta che la stessa è stata notificata a mezzo del servizio postale in data 3 febbraio 2009, ma non risulta la data in cui sarebbe stata ricevuta dall’ufficio destinatario, dalla quale decorre il termine breve per l’impugnazione.

Sulla prima pagina della sentenza è apposto un timbro dell’Ufficio delle Entrate di Varese recante la data 9 marzo 2009 ed un numero di protocollo. Quest’ultima circostanza prova che alla data del 9 marzo 2009 la copia della sentenza era nella disponibilità dell’ufficio, non prova però da quanto tempo la sentenza fosse stata già notificata, a partire dalla data del 3 febbraio, di spedizione della stessa. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il timbro apposto dal destinatario sulla sentenza notificata a mezzo posta o, a maggior ragione, sul plico che la contiene non può costituire prova della data della notifica, anche quando rechi un numero di cronologico, "trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica" del destinatario (Cass. 25753/2007).

Conseguentemente, il ricorso è inammissibile perchè la parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso stesso, trattandosi di onere a suo carico (ex plurimis, Cass. 11451/2011, 7761/2011, 7660/2004). Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro undicimilacento/00, di cui Euro cento/00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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