Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 19-07-2011, n. 28797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) O.P. ha proposto ricorso avverso la sentenza 22 giugno 2010 del Tribunale di Torino, sez. dist. di Ciriè, che l’ha condannato alla pena di Euro 600,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) essendo stato dichiarato inutilizzabile il verbale dell’accertamento alcoolimetrico (da cui risultava un tasso alcoolemico pari a 2,82 g/l e 3,03 g/l).

Si duole il ricorrente della mancata ammissione all’oblazione e comunque deduce l’intervenuta depenalizzazione della fattispecie addebitatagli.

2) La L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alle sanzioni previste dal precedente art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza.

In particolare la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste al comma 2, lett. b) e c) mentre, all’ipotesi prevista dal comma medesimo, lett. a) (tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro) è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di analoga natura.

Ne consegue – avendo la sentenza impugnata ritenuto che l’ipotesi contestata rientrasse nella fascia a) – l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in base al principio previsto dall’art. 2 c.p., comma 2, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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