T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 622 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con atto notificato il 31 marzo 2004 – depositato il 26 aprile 2004 -, il ricorrente impugna il diniego opposto dalla Prefettura di Frosinone all’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi del decreto legge 195/02, convertito in legge 222/02, deducendo: difetto di motivazione – violazione art. 2, comma 6, T.U. 286/98 ed art. 3, comma 3, d.P.R. 394/99;

Visto l’atto impugnato nonché la nota in data 24 gennaio 2004 della Questura di Frosinone, dai quali emerge che il contestato diniego è ricondotto alla condizione ostativa ex articolo 1, comma 8, lettera a) della legge 222/2002 quindi è riferito allo "… arresto in flagranza per resistenza a P.U. e lesioni personali.";

Vista altresì la documentazione prodotta in data 5 giugno 2004 dalla Prefettura di Frosinone in ottemperanza all’ordinanza collegiale istruttoria n. 367 del 15 maggio 2004;

Vista la sentenza del Tribunale di Frosinone del 27 maggio 2004 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento, successivo al contestato diniego, di espulsione eseguita per come certificato dalla produzione in data 30 giugno 2004 della Questura di Frosinone;

Considerato che il ricorso, secondo quanto già anticipato in sede cautelare, può esser accolto in ragione della fondatezza del primo motivo, specificandosi altresì che le ulteriori acquisizioni istruttorie, ove non trasfuse in altro e distinto provvedimento dell’amministrazione, non possono rilevare nella vicenda peraltro segnata da ulteriori e favorevoli evenienze, quali tra l’altro, la concessione del ricongiungimento per motivi familiari con la moglie che si trova sul T.N. con regolare permesso di soggiorno;

Considerato che le spese di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di diniego.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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