Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2011, n. 26178 Domicilio fiscale Notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La curatela del fallimento Sincies Chiementin (Ndr: testo originale non comprensibile) cartelle di pagamento, relative a due avvisi (Ndr:

testo originale non comprensibile) IRPEG/1LOR 1991 e 1992, sostenendo che gli avvisi presupposti non erano stati mai notificati.

CTP e CTR hanno accolto i ricorsi della curatela, ritenendo nulla la notifica effettuata presso il curatore, senza il preventivo tentativo di notifica presso la sede legale della società. La sentenza di appello è stata poi cassata con rinvio da questa Corte, per vizio di motivazione.

La CTR nuovamente investita della causa ha respinto l’appello dell’ufficio ritenendo viziata la notifica effettuata presso la residenza anagrafica del curatore ((OMISSIS)), anzichè presso il domicilio eletto (Roma, via Tevere), comunque senza il preventivo tentativo di notifica presso la sede legale della società ((OMISSIS)), tanto più che la relata di notifica (rectius: avviso di ricevimento della raccomandata) recava una firma illeggibile.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di quest’ultima sentenza, sulla base di cinque motivi. Il fallimento resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

La sentenza impugnata, si basa su tre rationes decidendi, tutte errate in diritto e censurate con i motivi di ricorso.

2. La circostanza che la firma sulla ricevuta di ritorno della raccomandata spedita al curatore sia illeggibile non comporta la nullità della notifica, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale aderisce il Collegio, "Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c." (Cass. 9962/2010). Risulta dunque fondato il primo motivo di ricorso con il quale l’Agenzia delle Entrate denuncia proprio la violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione degli atti (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 140 c.p.c.), in quanto la CTR non ha ritenuto valida la notifica a causa della illeggibilità della firma della persona che ha ricevuto l’avviso di accertamento.

3. Parimenti errata è la seconda ratio decidendi, sulla base della quale la CTR ha ritenuto la nullità della notifica degli atti presupposti, sul rilievo della mancata preventiva notifica presso la sede della società fallita, ai sensi dell’art. 145 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale aderisce il Collegio, "In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione nei confronti di una società dichiarata fallita, va effettuata, non già presso la sua sede legale, bensì presso il domicilio del curatore: l’assoggettamento alla procedura concorsuale, pur non determinando la nascita di un nuovo soggetto giuridico, comporta l’attribuzione della legittimazione processuale all’organo della procedura, in quanto il centro dell’attività opera, secondo l’"id quod plerumque accidit", presso il domicilio del curatore" (Cass. 9214/2008; v. anche 7161/2007). Risulta dunque fondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia ricorrente ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., sul rilievo che in caso di fallimento non è necessaria la preventiva notifica presso la sede della società fallita.

4. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, l’Agenzia delle Entrate sostiene la legittimità della notifica fatta presso la residenza anagrafica del curatore (via Conca d’oro), invece che presso il domicilio eletto (via Tevere).

E’ pacifico in punto di fatto (e di diritto, v. sub 1) che la notifica degli atti presupposti è avvenuta presso la residenza anagrafica del curatore fallimentare il quale, quindi, ha avuto conoscenza legale di tali atti. Non rileva la circostanza che il curatore avesse eletto domicilio presso il proprio studio professionale, perchè la disposizione (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d)) che prevede la "facoltà del contribuente" di eleggere domicilio in luogo diverso dalla residenza anagrafica, non riguarda l’ipotesi della notifica fatta a persona diversa dal contribuente anche se legittimato alla notifica. Legittimamente l’ufficio ha notificato gli avvisi di accertamento presso la residenza anagrafica del curatore, ignorando l’elezione di domicilio valida eventualmente soltanto per i rapporti tributari del professionista in quanto contribuente. Peraltro, nella specie, non risulta che siano state rispettate le condizioni stabilite nella seconda parte del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d), e l’onere della prova su tale punto incombeva certamente sul curatore che eccepisce la nullità della notifica effettuata presso la sua residenza anagrafica proprio in forza della elezione di domicilio.

5. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto in relazione ai primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri (che prospettano l’ipotesi della sanatoria della nullità della notifica degli atti presupposti), in quanto tutte e tre le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnale sono errale. La sentenza deve essere cassata e la causa può essere decisa ne merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto, ritenuta la regolarità della notifica degli atti presupposti, legittimamente è stata effettuata la iscrizione a ruolo di cui alle cartelle esattoriali impugnate con i ricorsi introduttivi che vanno perciò rigettati. Tenuto conto dell’esito altalenante delle decisioni e della novità della soluzione interpretativa di cui al terzo motivo, sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi della curatela fallimentare. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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