T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 621Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica l’11 novembre 2003, depositato l’11 dicembre 2003, il ricorrente espone: (a) di esser proprietario di un terreno sito nel comune di Fondi – in catasto al foglio 91, mappali 32 – 50 – sul quale ha realizzato un manufatto ricadente in zona agricola, connesso alla coltivazione del fondo condotto in qualità di piccolo coltivatore diretto; (b) di aver presentato istanza di condono e di nulla osta ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 ai fini del rilascio della concessione in sanatoria.

2 Impugna quindi il decreto con il quale il ministero ha annullato il favorevole avviso del comune, deducendo: violazione dell’art. 82 d.P.R. n. 616/77 e successive modifiche – violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 – eccesso di potere – violazione dell’art. 82, comma 9, ultima parte, d.P.R. 616/77 – eccesso di potere – difetto e/o carenza di motivazione e/o motivazione perplessa – contraddittorietà – carenza di istruttoria – eccesso di potere per disparità di trattamento.

3 Con atto di stile depositato il 21 gennaio 2004, si è costituito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

4 Con ordinanza n. 59 del 28 gennaio 2004, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

5 Con rituale istanza depositata il 24 dicembre 2009, il ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla definizione della domanda; quindi con memoria dell’11 maggio 2011 ha ulteriormente illustrato le originarie censure.

6 Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la edizione.

Motivi della decisione

1 Il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 20 giugno 2003, di annullamento del provvedimento del comune di Fondi, n. 536 del 6 novembre 2002, con il quale è stato concesso il nulla osta ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 ai fini del rilascio della concessione in sanatoria.

2 Con il primo motivo deduce la violazione del termine perentorio di sessanta giorni "… ai fini della relativa comunicazione all’interessato ed allo stesso comune al quale è stata presentata domanda di concessione edilizia…" del provvedimento di annullamento. Il motivo è infondato. Ed, infatti, premesso che dal decreto del 20 giugno 2003 emerge che "… la documentazione è pervenuta completa… in data 06.05.2003", va richiamato sul punto il constante orientamento per il quale, "In materia di controllo, da parte della Soprintendenza, del nulla osta di compatibilità paesistica rilasciato dal Comune, entro il termine di sessanta giorni deve intervenire il provvedimento del Sovrintendente di annullamento del nulla – osta, mentre la sua comunicazione può intervenire anche successivamente." (Consiglio Stato, sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8704).

3 Con il secondo motivo, lamenta la violazione delle garanzie partecipative. Il motivo è infondato alla stregua di quanto emerge dalla determina n. 536 del 6 novembre 2002. Ed, infatti, deve rilevarsi che il comune, nell’esprimere parere favorevole al richiesto nulla osta, ha altresì contestualmente rappresentato che "… entro il medesimo termine di 60 giorni è consentita al titolare la partecipazione al procedimento anche tramite la presentazione di documenti e memorie illustrative.". Tale indicazione certifica che era stato comunicato l’avvio dell’ulteriore fase quindi la possibilità di interloquire in essa; deve pertanto concludersi nel senso che l’adempimento risulta pienamente assolto. Sul punto poi occorre specificare che, l’obbligo di cui agli articoli 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 4, comma 1, del D.M. 13 giugno 1994 n. 495, è stato eliminato dal D.M. 19 giugno 2002 n. 165. Da tanto la conseguenza per la quale solo per il periodo anteriore all’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002 n. 165 (di modifica del D.M. 13 giugno 1994 n. 495) si è ritenuta necessaria una distinta comunicazione di avvio del procedimento, mentre è ora sufficiente la comunicazione operata dall’autorità delegata (o subdelegata) nei termini di cui sopra.

3 Fondato è il terzo motivo con il quale il ricorrente deduce, nella sostanza, che il comune si sarebbe legittimamente determinato presupponendo i pareri acquisiti in sede istruttoria; il che comporterebbe una motivata valutazione di compatibilità alla quale invece si contrapporrebbe l’impugnato annullamento tutorio fondato su una valutazione priva di adeguata istruttoria e che, nella sostanza, si sovrapporrebbe a quella effettuata dall’autorità subdelegata.

3.1 In via preliminare occorre richiamare che il comune, nel rendere il parere di cui al citato articolo 32, ha raccordato la "… compatibilità con il contesto ambientale." ad un intervento assistito da concessione rilasciata senza la previa acquisizione del nulla osta di cui alla legge 1497/39, nonché subordinato il parere favorevole alla "… condizione che lungo il perimetro del lotto vengano messe a dimora una serie di alberature di essenza tipica del luogo inoltre le pareti devono essere intonacate e tinteggiate con i colori tipici di calce scelti nella gamma delle terre.".

3.2 La Sopraintendenza ha indicato che "… l’autorità decidente non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale.", quindi ha annullato "… per carenza di istruttoria e di valutazione la determinazione comunale… in quanto basata su presupposti erronei.".

4 Con riferimento al tema dei rapporti tra le funzioni attribuite, rispettivamente, all’autorità subdelegata ed a quella deputata al controllo, una costante giurisprudenza ha affermato che: (a) il potere di annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della soprintendenza "non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione e da un ente sub – delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione" (Consiglio di Stato, VI, 13 febbraio 2009, n. 772); (b) ove l’autorità statale "ravvisi una carenza motivazionale o istruttoria nell’atto oggetto del suo scrutinio, (costituente vizio di legittimità)" è "chiamata ad evidenziare tali vizi con motivazione che deve necessariamente impingere – per risultare a sua volta immune da vizi di legittimità – nella valutazione della non compatibilità dell’intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo" (Consiglio di Stato VI, 14 ottobre 2009, n. 6294).

5 Poste siffatte coordinate si deve concludere per l’illegittimo esercizio del potere poiché a supporto dell’autorizzazione comunale risulta un’istruttoria presupposta a corredo della relativa motivazione, rilevando sul punto: (a) l’acquisizione del verbale del 1° giugno 2000 da cui risulta il parere espresso ai sensi della L.R. 59/1995; (b) l’adesione a siffatto pronunciamento da parte del competente ufficio comunale che ha poi sostanziato il giudizio di compatibilità attraverso le menzionate prescrizioni. In definitiva tali elementi certificano l’esistenza comunque di un’attività istruttoria e di una motivata definizione dell’istanza, la Soprintendenza avrebbe quindi dovuto precisare per quali ragioni, il parere dovesse ritenersi viziato per violazione di legge e/o per difetto di motivazione, non potendo limitarsi ad indicazioni che costituiscono, pertanto, mere formule di stile.

6 La fondatezza del motivo di cui sopra, depone per l’accoglimento del ricorso con assorbimento dell’ultima censura dedicata alla disparità di trattamento.

7 Le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza secondo l’ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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