T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 620 Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto spedito per la notifica il 12 gennaio 2011, depositato il successivo 14, i ricorrenti espongono: (a) di essere proprietari, pro quota, di un appezzamento di terreno sito nel centro abitato del comune di San Felice Circeo, distinto in catasto al foglio 8, mappali 162, 628, 635/a, 635/b, 148/b, 250/b, 299/a, 299/b, 637/a, 637/b, 636/a, 636/b, 219; (b) di aver già impugnato i precedenti atti di esproprio, a partire dalla delibera consiliare n. 27 del 2006 di approvazione del progetto del parco pubblico, innanzi alla Sezione II bis del T.a.r. Lazio, Roma, con ricorso rigettato con sentenza n. 32801/10 gravata di appello (R.G. n. 10729/10); (c) che con i predetti decreti è stata disposta l’occupazione d’urgenza prevista per il 2 febbraio 2011.

2 Ciò premesso hanno dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione art. 15 e 22 – bis DPR 327/2001 – eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento di potere – violazione art. 42 Cost. – violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento – contraddittorietà, illogicità manifesta – incompetenza – violazione e falsa applicazione art. 28 DPR 34/2000 – illegittimità derivata.

3 Con decreto presidenziale n. 42 del 14 gennaio 2011 è stata negata la tutela cautelare anticipata rispetto alla trattazione dell’istanza fissata, peraltro, in data anteriore (27 gennaio 2011) rispetto all’esecuzione dell’occupazione d’urgenza (prevista per il 2 febbraio 2011).

4 Con atto depositato il 26 gennaio 2011 si è costituito il comune di San Felice Circeo che ha depositato documentazione e contrastato la domanda.

5 Con ordinanza n. 59 del 27 gennaio 2011, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

6 I ricorrenti hanno depositato documentazione e memorie conclusive.

7 Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011 il ricorso è stato chiamato e dopo la discussione è stato introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 I ricorrenti impugnano i decreti di occupazione d’urgenza e la delibera di approvazione dello schema di atto dell’occupazione, provvedimenti questi connessi all’espropriazione necessaria per la realizzazione di un parco pubblico in parziale variante al p.r.g.

2 Dagli atti emerge che al progetto della sopraintendenza (2004) è seguito il provvedimento (2006) di quest’ultima recante la dichiarazione di pubblica utilità dell’acquisizione in favore del comune di San Felice Circeo delle aree necessarie. Il comune ha approvato (delibera CC 47/2006) il progetto definitivo ex articolo 19, comma 2, del d.P.R. 327/2001 ed indetto una conferenza dei servizi della quale il responsabile del procedimento ha certificato (2008) la conclusione inviando poi (2009) gli atti alla regione per l’approvazione della variante intervenuta con delibera della G.R. (2009). Il comune ha poi: – bandito la gara per i lavori di "diserbo, messa in sicurezza e recinzione dell’area" ed affidato gli stessi alla A.F.E. – A.F.E. S.r.l.; – ha preso atto, intervenuta l’approvazione regionale, dell’efficacia della variante al p.r.g. ex articolo 19 d.P.R. 327/2001; – approvato lo schema dell’atto di occupazione d’urgenza e disposto l’occupazione d’urgenza..

3 Sull’ordine di esame dei motivi di ricorso incide la circostanza, partecipata dai ricorrenti, relativa all’impugnazione dei precedenti atti di esproprio innanzi alla sede centrale di Roma che ha respinto la domanda di annullamento in quella sede attivata, con sentenza n. 32801 pubblicata il 13 ottobre 2010, gravata di appello (R.G. n. 10729/10).

3.1 La citata decisione, depositata dal resistente in allegato alla costituzione del 26 gennaio 2011, ha interessato "… gli atti relativi al procedimento di espropriazione dell’area di proprietà dei ricorrenti per la realizzazione del parco pubblico archeologico"Villa Marco Emilio Lepido, in variante al P.R.G.;", in particolare: (*) la deliberazione 48/2004 relativa alla determinazione ed avvio del procedimento per la realizzazione del menzionato parco; (*) il decreto del Ministero bb. aa. cc. dell’8 maggio 2006, di dichiarazione di pubblica utilità dell’acquisizione a favore del comune di tale area per la realizzazione del parco; (*) la deliberazione C.C. n. 47 del 24 luglio 2006, di adozione in parziale variante al PRG, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 19, comma 2, del DPR 327/2000; (*) tutti gli atti relativi alla conferenza dei servizi, qui indicati sub 2; (*) la deliberazione della Giunta Regionale n. 923 del 4 dicembre 2009, di approvazione della variante al P.R.G. relativa al progetto definitivo per la realizzazione del Parco Pubblico Archeologico "Villa Marco Lepido" di cui alla citata delibera consiliare 47/2006; (*) i pareri presupposti dall’approvazione regionale, quali: – la nota n. PNC/PRES/2008/3375 – 07 del 13 febbraio 2008, del Parco Nazionale del Circeo; – la nota n. 215801 del 30 novembre 2007, del Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, Area D2/2S/19, Natura 2000 e Osservatorio Regionale per l’ambiente; – la nota n. 129793 del 26 luglio 2007, del Dipartimento Territorio 2, Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli 2S, Area Difesa del Suolo 05; – la relazione tecnica n. 107016/09 del 17 settembre 2009 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica – Area 2B.05; (*) la determina dirigenziale prot. n. 10839 del 26 aprile 2010 con la quale è stata rigettata l’istanza di gestione privata del realizzando parco; (*) l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica (determina n. 81 del 7 ottobre 2009) quindi la D. D. n. 11 del 4 febbraio 2010, di approvazione del bando di gara, disciplinare e avviso per il diserbo, la messa in sicurezza e la recinzione del Parco pubblico Villa Lepido, nonché gli atti provvisori e definitivi di aggiudicazione, ove già intervenuti.

3.2 Il rapporto tra la domanda in esame e quella già definita impone, il preliminare scrutinio dei motivi con i quali i ricorrenti hanno denunziato: (a) l’illegittimità della determina 81/2009 di approvazione del progetto esecutivo, predisposto quando non era ancora intervenuta l’approvazione regionale e la conseguente dichiarazione, da parte del consiglio, di efficacia della variante urbanistica e di modifica del progetto definitivo, con conseguente obbligo per detto ultimo aspetto, di una rinnovata valutazione del progetto (terzo motivo); (b) l’illegittimità dei decreti di occupazione che presupporrebbero erroneamente, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, la delibera consiliare 47/2006, invece che il decreto dell’8 maggio 2006 dal quale, in ragione dell’effettiva connotazione dell’intervento, si ricaverebbe altresì che la competenza dovrebbe intestarsi al Ministero dei bb. aa. cc. non essendo sufficiente un trasferimento di attribuzioni solo in ragione dell’imputazione, dei relativi costi, al comune (quarto motivo); (c) che, trattandosi di un intervento archeologico, in base all’articolo 97 del D. Lgs. 42 del 2004 la competenza per l’intera procedura (non solo quindi per la dichiarazione di pubblica utilità, ma anche per l’espropriazione, per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nonché per l’immissione in possesso ai fini delle indagini archeologiche) avrebbe dovuto esser riconosciuta al ministero e che, anche ad ammettere la possibile rilevanza dell’articolo 95 del citato D. Lgs., il ministero avrebbe dovuto autorizzare espressamente il comune anche per l’espropriazione e con provvedimento recante una valutazione sull’idoneità del soggetto attuatore (quinto motivo); (d) che la ditta alla quale sono stati affidati i lavori non sarebbe qualificata e che gli atti impugnati sarebbero da annullare, in via derivata, per illegittimità di quelli presupposti, all’esame del giudice di appello (sesto e settimo motivo).

4 Tutti i motivi sopra indicati devono ritenersi inammissibili in quanto volti ad una nuova pronuncia su questioni già definite con l’indicata sentenza n. 32801 pubblicata il 13 ottobre 2010 della Sezione Seconda Bis del T.a.r. Lazio – Roma, interessante gli atti su elencati e dalla quale si desume che: (a) la censura sull’incompetenza è stata respinta per le motivazioni rese in sede cautelare in relazione alla rilevanza nel caso dell’articolo 95, comma 2, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; (b) sono state disattese quelle interessanti "… l’ambiguità e l’incertezza che avrebbe caratterizzato il procedimento finalizzato all’esproprio e alla realizzazione dell’opera pubblica;" (c) la contestuale esigenza di tutela del "Parco Pubblico Archeologico" e del "Parco pubblico" ha condotto alla non condivisibilità del motivo dedicato alla "sovrapposzione del procedure"; (d) pari esito è stato rassegnato quanto ai motivi introdotti e proposti in via aggiuntiva "circa le lamentate variazioni procedimentali e progettuali"; (e) in definitiva il ricorso è stato respinto perché "… le censure dedotte risultano non fondate".

5 Può ora passarsi all’esame dei restanti motivi con i quali i ricorrenti lamentano: (1) l’insussistenza dei presupposti dell’urgenza non riconducibile all’esecuzione dell’appalto, alla celere determinazione dell’indennità di esproprio o all’accesso all’area per determinare l’entità dei lavori stante comunque la possibilità di esproprio e poi di inizio delle operazioni funzionali alla progettazione esecutiva, utilizzando anche le possibilità di cui all’articolo 15 del d.P.R. 327/2001; insussistente sarebbe poi la situazione di degrado alla quale i ricorrenti non hanno comunque concorso; (2) il comune non avrebbe ancora comunicato al sig. G.B.D., nelle forme di legge, il decreto di occupazione d’urgenza illegittimo anche perché non preceduto dalla comunicazione di avvio in analogica applicazione dell’articolo 15, commi 2 e 3, del d.P.R. 327/2001, pena l’incostituzionalità del citato articolo 22 – bis; (3) che infine, i decreti impugnati sarebbero comunque illegittimi perché adottati e dal consiglio e dal dirigente (quinto motivo, sub 2).

6 Tutti i riprodotti motivi vanno disattesi potendosi ad essi sinteticamente opporre che: (a) dai provvedimenti impugnati emerge, tra l’altro che il comune, quanto all’urgenza correlata alla particolare natura delle opere, ha richiamato anche lo stato di degrado e di precaria stabilità, evenienze queste certificate dalla documentazione versata dai medesimi ricorrenti (cfr allegato "A" alla delibera consiliare 75/2005, relativo alla "perizia di stima dei terreni interessati dalla Villa Romana di Marco Emilio Lepido"; verbali di immissione in possesso, depositati il 20 aprile 2011, nei quali si legge che "Alcuni resti archeologici sono interessati da notevoli fenomeni di crollo ed abbandono…"); (b) detta ultima evenienza costituisce quindi, di per sé, idonea e sufficiente giustificazione dei provvedimenti di occupazione d’urgenza, il che esclude la necessità di statuire sugli altri profili, sempre dedotti a sostegno della domanda fondata sull’illegittimità per violazione del citato articolo 22 – bis; (c) alla lamentata violazione delle garanzie partecipative che i decreti di occupazione pertengono alla fase attuativa del procedimento di espropriazione, nel quale dette situazioni vanno assicurate; (d) all’atto della spedizione (12 gennaio 2011) per la notifica del ricorso, era stato già attivato il procedimento di notifica (cfr allegato sub 5 della costituzione del resistente) del decreto prot. n. 30989 del 15 dicembre 2010 procedimento il cui perfezionamento comunque rileva ai fini della decorrenza dei termini di impugnativa; (e) l’adozione del decreto da parte del responsabile del settore interessato esclude ogni rilevanza, in termini di vizio di incompetenza, a quanto deliberato sul punto dal consiglio.

7 Il ricorso va in definitiva respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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