Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 19-07-2011, n. 28752

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe la corte d’appello di Brescia dichiarò inammissibile per tardività l’appello proposto dal difensore di K.A. avverso la sentenza del GUP del tribunale di Brescia in data 17.2.2010, che aveva condannato il K. per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Il K. propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza nei suoi confronti che non era stata effettuata in nessuna delle forme previste dall’art. 157 cod. proc. pen. per la prima notifica all’imputato non detenuto, ma invece spedendo lettera raccomandata AR al domicilio dichiarato dal ricorrente all’atto della sua scarcerazione e restituendo il plico per avvenuta giacenza, stante la temporanea assenza del ricorrente stesso.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei casi, come quello in esame, di notifica impossibile per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario non è tenuto ad effettuare tutte le ricerche indicate dall’art. 157 cod. proc. pen. prima di procedere alla notifica a mezzo posta, non essendo questa forma sussidiaria dell’altra. Invero, "In tema di notificazioni all’imputato non detenuto, l’ufficiale giudiziario che non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell’atto, non è tenuto a completare ed esaurire tutte le modalità di notifica previste dall’art. 157 cod. proc. pen. prima di procedere alla notificazione a mezzo posta ai sensi dell’art. 170 cod. proc. pen.; la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha, infatti, carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, giacchè può sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell’autorità giudiziaria procedente o dell’esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l’utilizzo del servizio postale" (Sez. 5, 23.2.2005, n. 12451, Aitano, m. 231692); "Prima di adottare le forme previste dall’art. 170 cod. proc. pen. per le notificazioni con il mezzo della posta, l’ufficiale giudiziario, ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell’atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all’imputato non detenuto ai sensi dell’art. 157 stesso codice; ciò perchè la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall’organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti – specificamente inerenti al processo penale – della diversa disposizione dell’autorità giudiziaria procedente o dell’esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con la comunicazione dell’atto a mezzo del servizio postale" (Sez. 1, 30.6.1998, n. 3867, Carbonaro, m. 211292).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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