Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 19-07-2011, n. 28751 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 8.10.2010 il Tribunale di Trento rigettava il ricorso proposto da M.I., indagata del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di dotazioni tecnologiche rinvenute presso l’agenzia di scommesse dalla predetta gestito emesso dal PM il 18.09.2010.

Rilevava il tribunale che era infondato l’assunto difensivo secondo cui la società dell’indagata svolgeva mera opera di supporto per l’inoltro dei dati degli scommettitori alla s.a.s. La Multipla, concessionaria regolarmente autorizzata, rimanendo estranea al rapporto di scommessa perchè l’attività svolta nel locale attraverso le apparecchiature sequestrate non erano di mero collegamento col concessionario essendo gli apparecchi "in grado di stipulare i preliminari del contratto di gioco, di accettare scommesse, collegandosi automaticamente, attraverso apposita chiave d’accesso, al dominio internet ove si svolge il gioco. Inoltre il gestore… trae un profitto direttamente connesso all’attività di gioco e scommesse", donde la configurabilità del fumus del reato ipotizzato.

Proponeva ricorso per cassazione l’indagata denunciando violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del fumus.

Deduceva che essa, quale businnes promoter, aveva sottoscritto un contratto di affidamento dell’attività di promozione a distanza con la concessionaria s.a.s. La multipla, la quale, titolare di concessione per l’accettazione di scommesse sportive n. 32243, disponeva di un sistema di conti di gioco ed era autorizzata alla raccolta a distanza ai sensi dell’art. 3 del decreto direttoriale 21.03.2006 dell’AAMS. Essa era, quindi, autorizzata alla distribuzione dello schema di contratto di gioco e alla trasmissione al titolare del sistema del contratto di gioco sottoscritto dal giocatore.

I computers erano a disposizione gratuita del pubblico per l’eventuale autonomo accesso del giocatore al sito della società concessionaria.

Non era, quindi, configurabile, alla stregua del richiamato precedente giurisprudenziale di questa Corte n. 26912/2009, alcuna violazione di legge avendo essa svolto presso la sala giochi solo attività di punto di commercializzazione per conto del concessionario.

Nemmeno rilevava il mancato conseguimento dell’autorizzazione di Polizia. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è fondato.

La disposizione direttoriale n. 2006/7902, riguardante l’attività di commercializzazione (di ricariche; di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore) prevede che l’accettazione di scommesse da parte dei concessionari autorizzati è subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell’ambito della concessione, che acquista efficacia con l’apertura di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo.

La normativa vigente è ispirata al principio secondo cui la possibilità di raccolta a distanza delle scommesse è subordinata al rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore, con esclusione e divieto di ogni ipotesi e forma d’intermediazione – come espressamente prescrive il D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174, art. 7, comma 2, recante il Regolamento sulle scommesse sportive – in tutte le attività che caratterizzano il contratto di scommessa, quali la scelta dell’evento sportivo su cui scommettere, la predisposizione di modelli di contratto, l’individuazione e la variazione delle quote, la raccolta di prenotazione di giocate, la riscossione delle poste e l’accreditamento delle relative vincite, l’apertura di conti correnti da movimentare con le vincite o le perdite o la liquidazione degli stessi, in contanti o con mezzi assimilati.

E’ consentito che il concessionario promuova la propria attività tramite centri di servizio incaricati di incentivare la vendita di schede telematiche, sempre però che queste siano a carica zero, e purchè i centri di servizio si limitino ad attività di supporto tecnico che non concretizzino un’attività di organizzazione della scommessa o una forma di esercizio abusivo del gioco tramite intermediari.

Data la necessità di un rapporto diretto tra concessionario e scommettitore e l’intuitus personae che sta alla base del rapporto di concessione, è necessario che sia lo scommettitore a utilizzare personalmente l’apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalere dell’ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione dei medesimi dati all’agenzia concessionaria.

Perciò assume rilievo penale l’ipotesi di un conto scommesse, regolarmente rilasciato da un concessionario, che non sia utilizzato dall’acquirente a titolo personale, ma diventi oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi dall’acquirente, generando così, di fatto, un movimento più simile a quello di un’agenzia che di un privato.

Muovendo da tali premesse, è evidente che il caso in esame debba essere risolto secondo l’orientamento espresso da questa Corte, richiamato dalla ricorrente, secondo cui "non integra il reato di attività organizzata per la accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse, senza l’autorizzazione ministeriale di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (T.U.L.P.S.), previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, la condotta del titolare di esercizio commerciale che si limiti, tramite postazione internet, a fornire il supporto tecnico per l’inoltro dei dati dallo scommettitore al concessionario, in tal modo rimanendo estraneo al rapporto di scommessa" (Sezione 3 n. 26912/2009 RV. 244240).

A tale indirizzo il tribunale non si è attenuto poichè, oltre a richiamare una massima giurisprudenziale che non attiene al caso in esame, ha asserito che gli apparecchi in questione sono in grado di accettare scommesse collegandosi automaticamente al sito dove si svolge il gioco senza nulla dire se gli stessi siano stati utilizzati, e con quali modalità, da giocatori non titolari di contratto di scommessa e non ha chiarito l’oscura asserzione che il gestore trae profitto dall’attività di gioco e scommesse senza contare che rientra nella lecita attività di commercializzazione la distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e la trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore.

In altri termini, il confuso provvedimento impugnato, solo apparentemente motivato, non specifica validi dati di contrasto alla tesi che l’indagata abbia legittimamente agito come punto remoto di accettazione o centro di servizio o operatore della concessionaria La multipla s.a.s. nel senso che essa si sarebbe limitata esclusivamente ad accettare per conto di quest’ultima le scommesse per via telematica, mantenendosi nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

S’impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo esame che, alla luce dell’enunciato principio, terrà conto di tutti i dati acquisiti agli atti, compreso il verbale di sequestro redatto dalla Guardia di Finanza in data 17.09.2010.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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