T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6622

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il proposto ricorso è chiesto dalla società H3G l’annullamento della deliberazione n. 2/2011 del Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna, avente ad oggetto "definizione della controversia tra studio tecnico di Belloni Leonardo e H3G S.P.A.".

Con il citato atto il Comitato, in accoglimento dell’istanza di definizione delle controversia insorta tra lo studio tecnico Belloni e la H3G in ragione del mancato adempimento del contratto tra le medesime parti sottoscritto, ha deliberato, in accoglimento della ricordata istanza, che H3G è tenuta a corrispondere allo studio Belloni gli importi nella stessa delibera indicati.

Ritiene il Collegio l’inammissibilità del proposto ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Le posizioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nella presente controversia hanno, infatti, consistenza di diritto soggettivo, così come la "decisione" del Comitato regionale per le comunicazioni, oggetto di impugnativa, non è esplicazione di potere autoritativo e si inserisce, del resto, quale momento compositivo, in una controversia tra privati riveniente da asserito inadempimento contrattuale.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo

Il processo potrà essere riassunto innanzi al competente giudice ordinario, restando salvi ai sensi dell’art. 11 c.p.a. gli effetti sostanziali e processuali della domanda in questa sede avanzata ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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