Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-06-2011) 19-07-2011, n. 28793 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Massa, con sentenza in data 10.10.2006, dichiarava L.G. responsabile del delitto di furto ascrittogli, consistito nel prelievo di materiale lapiedo da una cava dimessa, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, lo condannava alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 200 di multa.

2. La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 30.09.2010, confermava la sentenza emessa dal primo giudice; il Collegio evidenziava che risultava inequivocamente accertata la riferibilità della condotta al prevenuto; e che dal pari correttamente era stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, che la giurisprudenza ritiene applicabile in caso di asportazione di sabbia dal lido del mare o dal letto dei fiumi.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione L.G.; in punto di fatto la parte rileva che il prelievo del materiale era avvenuto da parte di due operai, presso una cava dimessa dal Comune di Massa; e che il predetto Comune aveva disposto un sevizio di sorveglianza della cava a mezzo dei vigili urbani. Ciò premesso, l’esponente ritiene che nel caso di specie non sussista la contestata aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7;

chiede l’annullamento della sentenza impugnata e la concessione di amnistia.

La parte ha depositato memoria contenente nuovi motivi. Il ricorrente ribadisce che erroneamente, nel caso di specie, si è ritenuta la sussistenza dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede; il deducente rileva, inoltre, che priva di fondamento è la contestazione relativa alla recidiva, essendo stato accertato il prelievo del materiale lapideo da parte del prevenuto in una sola occasione. Il ricorrente osserva, infine, che il reato risulta prescritto.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Con i motivi affidati al ricorso originario la parte si limita a prospettare una mera rilettura del compendio probatorio, alternativa rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici di merito. Come noto, si è chiarito che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv.

207945, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, la valutazione effettuata dai giudici di merito, in ordine alla riferibilità della condotta all’imputato, risulta comprovata dalla presenza sul posto del L., il quale era stato visto dare ordini agli operai, circa le operazioni di prelievo del materiale lapiedo. Per quanto concerne poi la sussistenza della contestata aggravante della esposizione alla pubblica fede, deve rilevarsi che la conforme valutazione operata dal Tribunale di Massa e dalla Corte di Appello di Genova appare immune dalle dedotte censure, posto che l’esposizione alla pubblica fede della cava in oggetto deriva da una condizione obiettiva della cosa, tenuto anche conto del fatto che risulta accertato che i vigili urbani effettuavano un controllo discontinuo della zona; e questa Suprema Corte ha più volte chiarito che solo il controllo costante del bene esclude la circostanza dell’esposizione alla pubblica fede (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23020 del 09/05/2008, dep. 09/06/2008, Rv.

240493).

Con riferimento alla richiesta di applicazione dell’amnistia, è appena il caso di rilevare che trattasi di motivo del tutto non conferente, atteso che il tempo di commissione del fatto è successivo all’ambito di applicazione dell’ultimo provvedimento di clemenza.

4.2 I nuovi motivi di ricorso risultano del pari manifestamente infondati.

Per quanto concerne la doglianza relativa alla recidiva, null’altro che rilevare che l’esponente confonde le modalità esecutive della condotta oggetto di addebito con l’istituto della recidiva, che pertiene alla vita anteatta del reo. Ed invero, la recidiva secondo una delle più accreditate voci di dottrina, sta proprio ad individuare la condizione personale di chi "dopo essere stato condannato per un reato ne commette un altro". La dedotta censura, pertanto, riguardante in realtà le modalità di esecuzione dei prelievi non autorizzati di materiale lapiedo, non risulta altrimenti conferente, rispetto alla intervenuta contestazione della recidiva.

Si osserva poi che il termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei, applicabile al reato che occupa – commesso il 27.12.2004 – verrà a maturazione il 27.12.2012. Invero, secondo la previgente disciplina in materia di prescrizione che deve applicarsi nel caso di specie, in quanto più favorevole, occorre avere riguardo alla pena stabilita per il delitto di furto ex art. 624 cod. pen., avendo il tribunale concesso le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza alla contestata aggravante ed alla recidiva; ed invero, l’applicazione delle attenuanti, secondo la disciplina dettata dall’art. 157 cod. pen., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con la novella del 2005, assumeva rilevanza per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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