T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6620

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la contestata decurtazione di punteggio, che ha comportato la retrocessione della ricorrente nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, deriva dalla ritenuta non validità, da parte della commissione ai fini dell’attribuzione di punteggio, dell’ordinanza di sgombero dal Residence Bravetta dalla stessa prodotta;

Considerato che la detta ordinanza di sgombero in ogni caso implica, per il destinatario della medesima, l’abbandono dell’alloggio, che deve considerarsi il fatto che, ove oggettivamente accertato, fonda il diritto all’attribuzione di uno specifico punteggio, non essendo quindi legittimamente consentito, ai fini di che trattasi, distinguere tra ordinanza di sgombero per pubblica utilità ed ordinanza di sgombero ad altro titolo ed a diversa ragione disposta;

Ritenuta di conseguenza la manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata nota del Comune di Roma n. 4694 del 29 marzo 2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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