Cass. pen., sez. I 12-02-2008 (05-02-2008), n. 6646 Abitualità nel reato non dichiarata dal giudice della cognizione – Competenza del magistrato di sorveglianza.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza del 21 giugno 2007, il tribunale di sorveglianza di Catanzaro -accogliendo l’appello proposto da C.D. avverso il provvedimento col quale il magistrato di sorveglianza di Cosenza lo aveva dichiarato delinquente abituale con conseguente applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni – dichiarava inammissibile la richiesta del pubblico ministero in sede di dichiarare il condannato delinquente abituale, sul rilievo che non rientrava "nelle attribuzioni del magistrato di sorveglianza, nè ai sensi della L.P., art. 69 (il quale prevede soltanto la possibilità di provvedere all’eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale), nè ai sensi dell’art. 697 c.p.p. (il quale prevede che il Magistrato di Sorveglianza può emettere dichiarazione di abitualità nel reato in occasione dell’applicazione di una misura di sicurezza come premessa alla stessa, ove occorre)".
Propone ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro, osservando, sotto il profilo della violazione di legge, che il provvedimento del tribunale contrastava con la ratio dell’art. 69 ord. pen. e dell’art. 679 c.p.p., che configurano la competenza funzionale del giudice di sorveglianza a dichiarare la delinquenza abituale laddove non sia stata pronunciata dal giudice della cognizione. Il riconoscimento della competenza funzionale della magistratura di sorveglianza doveva considerarsi pacifico sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella dei giudici di merito, i quali hanno sempre riconosciuto al magistrato di sorveglianza il potere di rivalutare la pericolosità sociale del condannato ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza.
2. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel senso che l’art. 679 c.p.p., comma 1 prevede la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere sulla dichiarazione di abitualità nel reato – presunta dalla legge o ritenuta dal giudice (artt. 102 e 103 c.p.) – allorchè non sia stata dichiarata con la sentenza del giudice della cognizione, autorizzandolo ad adottare i provvedimenti conseguenti a detta declaratoria, avendogli il legislatore affidato in via generale ogni questione concernente le misure di sicurezza, fatta eccezione per quella patrimoniale della confisca (demandata alla competenza del giudice dell’esecuzione ex art. 676 c.p.p.) e per l’applicazione provvisoria di misure di sicurezza ex art. 312 c.p.p. (demandata al giudice della fase procedimentale o processuale competente al momento della richiesta di applicazione della misura di sicurezza avanzata dal PM (cfr. Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 555).
L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *