T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6619

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con avviso bonario del 4 ottobre 2010 il Dipartimento II Politiche delle entrate del Comune di Roma ha comunicato all’odierno ricorrente il mancato pagamento di sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada. Violazioni che, per quanto consta dal detto avviso, risulterebbero da verbale n. 63080350227 del 18/4/2008 targa veicolo BH565HB; verbale di cui nell’avviso è affermata allegata la relata di notifica.

Il ricorrente ha quindi indirizzato all’Ufficio contravvenzioni raccomandata del 23 ottobre 2010 segnalando la mancata trasmissione allo stesso del detto verbale e quindi richiedendo l’accesso al verbale di accertamento con la prova della ricezione da parte dell’interessato medesimo.

Non avendo il Comune di Roma dato esito alcuno alla richiesta di documenti, è stato proposto il presente ricorso con cui è chiesto l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere al verbale di accertamento di violazione delle norme del Codice della strada ed alla relata di notificazione asseritamente effettuata del medesimo verbale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla camera di consiglio del 6 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Vero è che il Comune di Roma ha depositato in atti del presente giudizio copia della documentazione presente nella banca dati del competente Dipartimento, ma non gli atti espressamente richiesti con la domanda di accesso.

Orbene, atteso che con riguardo alla detta documentazione sussiste un interesse personale, diretto, concreto ed attuale del soggetto istante alla loro ostensione e che non sussistono – di contro – ragioni impeditive, in accoglimento del proposto ricorso il Collegio accerta il diritto del ricorrente all’accesso ai documenti di che trattasi e, per l’effetto, ordina al Comune di Roma di consentire nei modi e termini di legge l’accesso del ricorrente al verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della strada, come sopra meglio individuato, ed alla relata di notificazione del medesimo verbale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Roma di consentire nei modi e termini di legge l’accesso del ricorrente al verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della strada, come in motivazione meglio individuato, ed alla relata di notificazione del medesimo verbale.

Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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