Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2011, n. 26171

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Associazione Ecologia e Solidarietà e il suo rappresentante, sig. G.F., impugnarono l’atto di accertamento di violazioni ed irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate in seguito al verbale n. (OMISSIS) elevato dalla SIAE per mancato pagamento dell’imposta sugli spettacoli relativamente alla manifestazione "Festambiente" tenutasi in (OMISSIS) nell’agosto 1999. Il ricorso fu accolto dalla CTP di Grosseto e la sentenza confermata dalla CTR di Firenze.

L’Agenzia ricorre avverso la decisione d’appello con due motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione non è tardivo, perchè vanno conteggiati due periodi feriali di sospensione dei termini processuali, compresi rispettivamente fra il 1 agosto ed il 1 settembre 2005 e fra il 1 agosto ed il 16 settembre 2006.

Col primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21. Si deduce che l’atto di accertamento fu originariamente impugnato con ricorso gerarchico.

Questo fu respinto con atto notificato il 23 maggio 2002, che non sarebbe stato autonomamente impugnato, ma contestato soltanto in questo giudizio, promosso avverso la cartella di pagamento successivamente emessa. Si sostiene che "La Commissione Tributaria Prov.le avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso avverso l’atto di diniego espresso dell’esenzione in quanto proposto oltre il termine di gg. 60 previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 dalla notifica del provvedimento …".

Il motivo è inammissibile. La CTR ha osservato che il provvedimento di diniego espresso era intervenuto quando era già stato tempestivamente impugnato davanti al Tribunale di Firenze, competente in base alla normativa processuale allora in vigore, il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. La decadenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 dall’impugnazione del provvedimento negativo della esenzione era dunque già stata impedita. Il ricorso per cassazione non si fa carico di confutare, nè in fatto nè in diritto, tale passo della motivazione, ed elude pertanto la "ratio" della decisione che critica.

Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, artt. 5 e 23 nonchè vizio di motivazione, circa il punto della decisione concernente la spettanza della esenzione dall’imposta, sostenendosi che la durata annuale delle tessere associative rilasciate dalla Associazione Ecologia e Solidarietà avrebbe dimostrato il carattere meramente temporaneo della partecipazione dei soci alla vita del sodalizio.

Anche questo motivo è in questa sede inammissibile, perchè – alla stregua dello sviluppo della vicenda processuale che emerge dalla sentenza impugnata – attiene alla materia del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Firenze con l’impugnativa del silenzio rigetto del ricorso gerarchico.

Va quindi respinto il ricorso, e condannata l’Amministrazione ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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