T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6618

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone l’odierno ricorrente di aver ricevuto in data 21 dicembre 2010 notifica dell’iscrizione del fermo amministrativo fascicolo n. 097.2007.000340531, autovettura Citroen C 3 tgt.CX437BZ, da parte della società Equitalia, per euro 340,56. Rappresenta che dalla notifica del suddetto fermo è dato evincere precedente comunicazione con notifica del preavviso di fermo amministrativo, notifica tuttavia non pervenuta al ricorrente.

Con istanza del 10 febbraio 2011 rivolta ad Equitalia Gerit s.pa. il ricorrente ha quindi chiesto copia del provvedimenti di preavviso di fermo amministrativo e copia della notifica dello stesso e di tutti gli atti presupposti del corrispondente procedimento.

Non avendo ricevuto comunicazione alcuna, ha infine proposto il presente ricorso per l’accesso ai documenti richiesti.

Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.

Non sussistono, infatti, dubbi sulla circostanza per cui il ricorrente avanza la sua istanza di accesso per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante e che gli atti richiesti non sono tra quelli sottratti all’esercizio del diritto di accesso.

Conseguentemente va ordinato ad Equitalia Gerit di consentire al ricorrente l’accesso nei modi e termini di legge ai documento di cui all’istanza innanzi citata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina ad Equitalia Gerit di consentire al ricorrente l’accesso nei modi e termini di legge ai documenti di cui all’istanza del 10 febbraio 2011.

Condanna Equitalia Gerit al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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