T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6617

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ordinanza n. 240 del 2011 questo Tribunale, in uno con la disposta sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 255 in data 12.11.2010 oggetto della presente impugnativa, ha ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., verificazione alla quale è stato chiamato il Presidente pro tempore del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero altro componente del medesimo organismo all’uopo delegato;

Considerato che con la citata ordinanza il verificatore è stato chiamato a chiarire in particolare i seguenti profili: idoneità degli interventi di cui alla avversata ordinanza a soddisfare le esigenze di pubblico interesse nella stessa manifestate; le condizioni della loro realizzabilità e la relativa fattibilità; i margini di riconducibilità all’attività espletata dalla odierna ricorrente dei fenomeni che hanno determinato l’amministrazione ad adottare la citata ordinanza.

Considerato che la relazione del verificatore è stata depositata in atti del presente giudizio;

Considerato che il Collegio non ravvisa l’esistenza di ragioni di ordine tecnico e/o giuridico per discostarsi dalle risultanze della disposta verificazione, la quale neppure risulta affetta da vizi logici manifesti o da irrazionalità ovvero ancora da inadeguatezza istruttoria, in altri termini dovendosi la stessa ritenere un elaborato tecnico ragionato e condivisibile, a mente del quale "le prescrizioni contenute nell’ordinanza del Sindaco di Roma, sia pur ispirate da una ragionevole e comprensibile esigenza di salvaguardia ambientale, non sono da ritenere idonee al caso in quanto prive di pratica fattibilità nei termini in cui queste vengono enunciate", al contempo responsabilmente in esso lavoro segnalandosi che "pur non potendo escludere un effetto indotto dalla discarica sul carico ambientale complessivo, la mancanza di significativi dati fa ritenere che non è possibile allo stato attuale esprimere margini diritti e quantificabili di riconducibilità all’attività espletata dalla discarica di Malagrotta";

Rilevato che, pertanto, deve ritenersi fondato e dunque da accogliere il proposto ricorso con conseguente annullamento dell’avversata ordinanza e con espressa salvezza, tuttavia, degli ulteriori provvedimenti della resistente amministrazione capitolina che ben opportunamente si è mossa, come lo steso verificatore ha pure osservato, nella direzione della "salvaguardia della qualità del territorio e della pubblica salute" e che pur contiene "utili indirizzi che sono da perseguire", trattandosi di rinnovare l’azione amministrativa alla luce degli approfondimenti tecnici emersi in occasione delle complessive operazioni disposte in occasione della ricordata verificazione.

Ritiene il Collegio di dover compensare le spese del presente giudizio, ad eccezione del compenso per il verificatore Prof. Ing. Massimo Grisolia, per il quale in sede di ordinanza è stato fissato un anticipo, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), posto provvisoriamente a carico di parte ricorrente, che ora è definitivamente fissato in euro 7.000,00 (settemila/00) posti interamente a carico del Comune di Roma, quale soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’avversata ordinanza del Sindaco del Comune di Roma, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Compensa le spese del presente giudizio, salvo il compenso per il verificatore Prof. Ing. Massimo Grisolia, definitivamente fissato in euro 7.000,00 (settemila/00) posti interamente a carico del Comune di Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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