Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 19-07-2011, n. 28750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la convalida del provvedimento del Questore di Bergamo (che gli ha imposto di presentarsi, per il periodo di due anni e sei mesi, presso i CC di Verdello in occasione di ogni incontro di calcio disputato dalle squadre Atalanta e Albino Leffe) denunciando:

– mancanza di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dei presupposti della necessità e dell’urgenza;

– mancanza di motivazione sulle ragioni per le quali al divieto di accesso è stato aggiunto l’obbligo della presentazione ai CC;

– mancanza di motivazione sulla durata del provvedimento e sull’estensione dell’obbligo anche alle partite amichevoli;

– l’omessa valutazione della memoria difensiva.

– mancata motivazione sull’estensione dell’obbligo di presentazione alle partite di due squadre, avendo egli interesse solo per l’Atalanta.

In sede di convalida del provvedimento del questore, che abbia disposto l’obbligo di comparizione davanti alla PS (che è una misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall’autorità di P.S.), il GIP, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 512/2002, deve svolgere un controllo sia sull’esistenza delle condizioni di eccezionale necessità e urgenza cui è subordinata l’adozione del provvedimento, in ossequio al sistema di garanzie previste dall’art. 13 Cost., sia sull’adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, che rappresentano presupposti di legittimità dell’atto, soggetti a verifica giudiziale in sede di convalida.

Questa Corte, poi, ha puntualizzatO che "in tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive e con riguardo alle ragioni di necessità e di urgenza che devono sorreggere il provvedimento con il quale il questore, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, imponga l’obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, deve ritenersi, quanto alla necessita, che la relativa motivazione non richieda inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto; quanto all’urgenza, che l’omessa motivazione determini l’invalidità del provvedimento del questore ed impedisca quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dalla cit. L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, prima parte" (Cassazione Sezione 7 n. 39049/2006, Licciardello, RV. 234961; Sezione 3, CC. 6.05.2008, Dal Prà).

Nella specie, l’ordinanza del GUP, che menziona soltanto la denuncia del S. per avere lanciato torce illuminanti in occasione della partita Atalanta-Palermo, non è motivata sulle ragioni di necessità e d’urgenza che giustificano l’emissione del provvedimento con riferimento alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

nè sulla concreta e attuale pericolosità sociale del ricorrente, mancando la descrizione specifica della condotta tenuta, nè ancora sulla necessità della misura sulla durata e sulla congruità delle sue modalità operative.

L’ordinanza deve, pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corta annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di bergamo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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