Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 19-07-2011, n. 28749

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Lecce in Galatina, nel procedimento a carico di P.A.F., disponeva la restituzione degli atti al GIP previa declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell’imputazione.

Riteneva che la nullità non poteva essere sanata dall’integrazione fatta dal PM in udienza.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PM, chiedendone l’annullamento, per l’abnormità della stessa perchè la modifica dell’imputazione in sede dibattimentale, prevista dall’art. 516 c.p.p., era stata effettuata prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, sicchè il provvedimento di restituzione degli atti aveva determinato un’indebita regressione e lo stallo del procedimento.

Il ricorso è fondato alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo cui "è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, è invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell’udienza preliminare a integrare l’atto imputativo senza che quest’ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d’indagine" (Cassazione S.U. n. 5307/2007 RV. 238239).

Nella specie, il provvedimento adottato deve considerarsi abnorme perchè, essendo stata rilevata la genericità della descrizione del fatto contenuta nella richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, il PM ha proceduto alla modifica dell’imputazione.

Il GIP ha, quindi, esercitato il pur legittimo potere di controllo dell’azione e dell’imputazione oltre ogni ragionevole limite, trascurando, pur essendo intervenuta l’integrazione dell’imputazione, le esigenze di economia della giurisdizione e il principio della ragionevole durata per processo.

Pertanto il provvedimento deve essere annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *