T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6615

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone la odierna ricorrente di essere transitata nei ruoli del Comune di Roma a far data dal 16 dicembre 2009 con la qualifica di istruttore amministrativo cat. C2, a seguito di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal Comune di Gonars (Ud). Presso quest’ultimo prestava servizio dal 10 settembre 2005 al 15 dicembre 2009 rivestendo la figura professionale di istruttore amministrativo/contabile cat. C2. Anche presso il Comune di Gonars la ricorrente era transitata per effetto di mobilità dal Comune di Bertiolo (Ud), presso il quale prestava servizio dal 1° novembre 1996 al 9 settembre 2005, in qualità di istruttore amministrativo, cat. C posizione economica C2. In data anteriore al 1° novembre 1996, la ricorrente espone di aver lavorato presso il Comune di Campoformido (Ud) quale collaboratore professionale – videoterminalista (V qualifica professionale) dal 9 febbraio 1996 al 31 ottobre 1996.

In data 29 dicembre 2009 il Comune di Roma ha pubblicato bando di concorso per la progressione verticale finalizzata all’accesso al superiore profilo professionale di funzionario amministrativo cat. D, posizione economica D 1 "famiglia economicoamministrativa e servizi di supporto". Il bando ha riservato la partecipazione al concorso di che trattasi ai dipendenti in possesso del diploma di scuola media superiore, in servizio al Comune di Roma "con contratto a tempo indeterminato, di almeno cinque anni nella categoria C della stessa famiglia professionale del posto oggetto di progressione".

Con determina dirigenziale n. 1514 del 19 luglio 2010 la ricorrente è stata quindi esclusa dal concorso de quo "in quanto non risulta aver maturato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Roma, un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria C della stessa famiglia professionale del posto oggetto di progressione…".

Avverso la detta esclusione è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Ritiene il Collegio che la prescrizione del bando che richiede quale requisito per l’ammissione al concorso l’essere dipendente del Comune di Roma con contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’aver maturato un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria C ben può essere letta ed intesa come non preclusiva della ammissione alla procedura concorsuale della odierna ricorrente. Questa è dipendente del Comune di Roma e possiede pure il requisito dei cinque anni di anzianità nella categoria C, sia pure in ragione di servizio in parte svolto presso altra amministrazione locale. In disparte il dato letterale per cui i due visti requisiti sono legati dalla congiunzione "ed", con il che non ne può trarsi la conclusione per cui il bando vuole in maniera inequivoca che i richiesti cinque anni di anzianità di servizio siano stati necessariamente maturati presso il Comune di Roma, ritiene il Collegio che, ai fini di che trattasi, di maturazione cioè del requisito dell’anzianità di servizio, ben possono essere conteggiati i periodi di servizio svolti presso altra amministrazione dalla quale poi il dipendente transita per mobilità presso l’ente ad quem. Appare, infatti, pienamente logica e razionale una lettura del sistema che appunto consenta di dare, ai fini di cui è questione, continuità all’attività lavorativa del dipendente pubblico.

In definitiva, cumulando per come consentito il servizio svolto, prima di transitare nei ruoli del Comune di Roma, presso i Comuni di Bertiolo e quindi di Gonars in posizione economica C 2 e con funzioni e qualifiche riconducibili alla "famiglia" di attività oggetto del concorso (istruttore amministrativo dell’area servizi demografici presso il Comune di Bertiolo ed istruttore amministrativo dell’ufficio servizio demografici presso il Comune di Gonars), rileva il Collegio la illegittimità della disposta esclusione, dovendosi ritenere la fondatezza delle dedotte censure di travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso di che trattasi.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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