Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 19-07-2011, n. 28748

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il GUP del Tribunale di Napoli, nel procedimento a carico di F.A. e di F.D. disponeva la restituzione degli atti all’Ufficio del PM previa declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione il PM, chiedendone l’annullamento, perchè l’immotivato provvedimento di restituzione degli atti, non preceduto dall’invito al PM di precisare l’imputazione, determina un’indebita regressione e lo stallo del procedimento.

Il ricorso è fondato alla stregua del principio affermato da questa Corte e richiamato nel ricorso secondo Cui "è abnorme, e quindi ricopribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, è Invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell’udienza preliminare a integrare l’atto imputativo senza che quest’ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d’indagine" Cassazione SU n. 5307/2007 RV. 238239.

Nella specie, il provvedimento adottato deve considerarsi abnorme perchè, rilevata la genericità della descrizione del fatto contenuta nella richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, il GIP non ha attivato il meccanismo integrativo.

Lo stesso ha, quindi, esercitato il pur legittimo potere di controllo dell’azione e dell’imputazione oltre ogni ragionevole limite, trascurando le esigenze di economia della giurisdizione e il principio della ragionevole durata per processo.

Hanno, infatti, rilevato le SU che non è consentito a quel giudice di disporre ex abrupto la regressione del procedimento alla fase antecedente delle indagini preliminari, segnandone così l’anomalo epilogo, senza avere prima richiesto al pubblico ministero di attivare il rimedio correttivo del vizio dell’atto imputativo nell’ambito della medesima udienza.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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