T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6614

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone la odierna ricorrente che il sig. Belloni Silvio, familiare convivente, è conduttore di una unità abitativa facente parte dell’immobile sito in Roma, via Conca D’Oro 221, di proprietà dell’INPDAI. Quest’ultimo, con lettera del 21 ottobre 1999, aveva chiesto al sig. Belloni Silvio, in quanto titolare del contratto di locazione, se fosse propenso all’acquisto dell’immobile.

Con lettera del 10 novembre 1999 la ricorrente, quale familiare convivente con il sig. Belloni Silvio, manifestava la propria volontà all’acquisto dell’immobile. L’INPS, in qualità di ente gestore delle vendite, nel comunicare al sig. Belloni modalità e condizioni di vendita chiariva che "l’esercizio del diritto di opzione è, altresì, condizionato al fatto che il conduttore e gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza".

Con lettera ricevuta dal’INPS il 6 marzo 2008 la ricorrente esercitava il diritto di opzione, in qualità di familiare convivente con il titolare del rapporto di locazione.

Con lettera del 1° luglio 2008 l’Istituto incaricato per la vendita ha comunicato che, a seguito di controlli effettuati, è risultato che il sig. Belloni Silvio è proprietario di altra abitazione in Roma "adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare". Talchè, l’Istituto ha concluso per l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio del diritto di opzione.

Avverso detta comunicazione sostanzialmente interruttiva della procedura è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione della legge n. 410 del 2001, art. 3, comma 6 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apodittica, contraddittorietà manifesta, errore nei presupposti.

Si sono costituiti in giudizio sia l’INPS che l’Agenzia del Territorio entrambi affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

L’art. 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, dopo aver stabilito che "È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l’acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo…." dei beni immobili del patrimonio immobiliare pubblico, dispone al sesto comma che "Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purché essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria".

Deve essere innanzitutto rilevato come costituisca già un meccanismo di favore che la vista disciplina (agevolata per la dismissione degli immobili degli enti previdenziali) consenta l’esercizio del diritto di opzione, oltre che al titolare del contratto di locazione, ai familiari con questi conviventi. E’ allora evidente che, in caso appunto di esercizio – come nella specie – del diritto di opzione da parte di familiare convivente, non può essere riguardata, quanto al requisito della impossidenza di altra unità abitativa nel comune di residenza, la sola posizione del soggetto (familiare convivente) che esercita il diritto di opzione, bensì quella dell’intero nucleo familiare. Sarebbe, del resto, paradossale che una valutazione del requisito allargata all’intero nucleo venga fatta se il diritto di opzione è esercitato dal conduttore l’immobile e non anche se l’opzione è esercitata da un suo familiare convivente.

Si può dunque convenire sul fatto che il requisito della impossidenza di altra unità abitativa nel comune di residenza, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, deve (contemporaneamente) sussistere in capo ai diversi componenti lo stesso nucleo allorquando uno di essi (il conduttore o un familiare convivente) eserciti il diritto di opzione di cui è questione.

Nella specie, poi, non si dubita in fatto della sussistenza dell’elemento dall’amministrazione legittimamente ritenuto ostativo all’esercizio del diritto di opzione, e cioè che il conduttore sig. Belloni Silvio è proprietario di altra abitazione nel comune di residenza. Si tratta, in particolare, di un appartamento acquistato in comunione di beni con la coniuge, avente consistenza catastale di 7 vani e superficie catastale di 115 mq. E’ evidente la irrilevanza, ai fini di che trattasi, della segnalata "separazione di fatto" del sig. Belloni Silvio dalla coniuge. Come è difficile dubitare, viste le risultanze catastali, dell’adeguatezza della unità abitativa di cui è risultato proprietario il sig. Belloni Silvio, che va comunque a tal fine unitariamente considerata. Unità abitativa emersa in esito ad accertamenti disposti dall’amministrazione procedente ed in difetto, invero, di segnalazione da parte del soggetto istante.

Conclusivamente, deve ritenersi la legittimità dell’operato della resistente Amministrazione e la infondatezza del proposto ricorso, che va dunque respinto.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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