Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 19-07-2011, n. 28789

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 7 dicembre 2009, ha parzialmente riformato la sentenza 24 aprile 2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. dist. di Piedimonte Matese, che aveva condannato CU.MA. e C.G. alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa ciascuno per i delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di furto aggravato continuato di due autovetture e di tentata violenza privata commessi il (OMISSIS).

La Corte di merito ha dichiarato estinti per prescrizione i reati addebitati a CU. mentre ha confermato la condanna di C. ritenendo più favorevole, ma non ancora decorso nei suoi confronti, il termine prescrizionale per gli effetti della recidiva di cui all’art. 161 c.p., comma 2. 2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il solo C.G. il quale ha dedotto due motivi di censura sostenendo che, alla data della pronunzia della sentenza di secondo grado, entrambi i reati erano già prescritti.

In particolare la Corte non si sarebbe avveduta che la prescrizione non era della medesima durata per entrambi i reati ma quella relativa alla tentata violenza privata era di durata inferiore. E comunque anche per i delitti di furto aggravato era decorso il termine prescrizionale perchè i giudici di merito avevano tenuto conto anche di un’aggravante mai contestata ( art. 625 c.p., n. 7).

3) Il primo motivo di ricorso è fondato. Il delitto di tentata violenza privata contestato all’imputato al capo B è punito con una pena inferiore ai cinque anni. In base al precedente regime, più favorevole per l’imputato, il reato si prescriveva nel termine di cinque anni che, per effetto delle interruzioni, poteva giungere a sette anni e mezzo.

Aggiungendo i periodi di sospensione – calcolati dal giudice di appello in anni uno mesi cinque e giorni sedici – si perviene ad un termine complessivo di anni otto mesi undici e giorni sedici; termine che, alla data della pronunzia della sentenza di secondo grado, era ampiamente decorso.

Non è così, al contrario, per il reato di furto continuato e pluriaggravato contestato al capo A. Se anche fosse corretta l’argomentazione del ricorrente – secondo cui erroneamente sarebbe stata ritenuta l’esistenza dell’aggravante prevista dall’art. 625 c.p., n. 7, mai contestata, mentre ricorrerebbe solo quella prevista dall’art. 625 c.p., n. 2 – la prescrizione sarebbe stata pari ad anni quindici sia in base al vecchio regime che in base a quello nuovo dovendosi tener conto, in questo secondo caso, degli aggravati effetti della recidiva ex art. 161 c.p., comma 2 ipotesi seconda.

Anche senza considerare i periodi di sospensione la prescrizione andrà quindi a decorrere il 22 maggio 2012. 4) In conseguenza delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata nei confronti di C.G., limitatamente al capo B, con il rigetto del ricorso nel resto.

Non essendo possibile a questa Corte rideterminare la pena -non avendo i giudici di merito individuato la pena base per il reato più grave non ancora prescritto – la pronunzia di annullamento va disposta con rinvio al solo fine della determinazione della pena per il reato non dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.G. relativamente alla imputazione di cui al capo B) della rubrica, ex artt. 110, 56 e 610 c.p., perchè estinto il reato per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la determinazione della pena in riferimento all’altro delitto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *