T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6613

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone la odierna ricorrente di aver vittoriosamente partecipato al concorso indetto con d.m. 19 gennaio 1993 a n. 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle finanze. Invero, la ricorrente ha partecipato alla procedura de quo in forza di sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna che con sentenza n. 424 del 23 settembre 1999 aveva annullato l’originario provvedimento di esclusione della medesima dal concorso di cui trattasi (sentenza confermata in appello con pronuncia della IV Sezione del Consiglio di Stato 25 maggio 2004 n. 5758).

Lamenta che, tuttavia, il Ministero delle finanze ha omesso di provvedere al suo inquadramento nella titolarità dell’ufficio e delle funzioni dirigenziali di ruolo amministrativo contemplate nel bando di concorso.

Di qui l’impugnativa, a mezzo del ricorso in esame, del decreto del Ministero delle finanze n. prot. 1390 del 28 dicembre 2000 nella parte in cui, nell’attivare le nuove agenzie fiscali, non ha provveduto alla ristrutturazione delle funzioni e dell’ufficio dirigenziale che si sarebbero dovuto o potuto attribuire alla ricorrente, di contro inserita in elenco di personale non dirigenziale e distaccata provvisoriamente presso l’Agenzia delle entrate. Con il detto ricorso è quindi espressamente chiesto all’adito Tribunale l’accertamento del diritto di essa ricorrente al riconoscimento della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle finanze nonché all’attribuzione delle funzioni dirigenziali e della titolarità dell’ufficio. Con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali della Direzione Regionale delle Entrate per l’Emilia Romagna in data 18 ottobre 1999 e 10 novembre 2000 con cui sono esternate le ragioni della mancata nomina a dirigente della ricorrente, pur vincitrice del concorso a n. 999 posti di dirigente.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Il petitum sostanziale dedotto con il ricorso in esame consiste nella pretesa della ricorrente, vincitrice del concorso a n. 999 posti di dirigente del Ministero delle finanze, a vedersi riconosciuta – proprio in esito ed in ragione del detto concorso – la qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle finanze nonché a vedersi attribuite le funzioni dirigenziali e la titolarità dell’ufficio. Tanto è espressamente chiesto con il ricorso e tanto è quanto, su di un piano innanzitutto logico, si trae dalla lettura del gravame.

E se questa è, come effettivamente è, la corretta ricostruzione della vicenda controversa all’esame del Collegio, deve anche rilevarsi come essa sfugga alla cognizione di questo giudice.

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato, infatti, sono attribuite al giudice amministrativo le sole controversie inerenti le procedure concorsuali per l’assunzione e quelle inerenti le procedure selettive di tipo concorsuale per l’attribuzione a dipendenti della p.a. di una qualifica superiore, implicanti il passaggio da un’area ad un’altra: al di fuori di queste circostanze si rientra nella regola del primo comma dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che dispone in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 19 aprile 2011, n. 374). Che nella presente controversia non si faccia questione di legittimità della procedura selettiva (che avrebbe implicato la giurisdizione del giudice amministrativo) è comprovato dal fatto che la pretesa dedotta con il ricorso (riconoscimento della qualifica di dirigente, attribuzione delle funzioni e dell’ufficio di dirigente) si fonda propria sulla utile collocazione in graduatoria, che è quindi il presupposto logicogiuridico della pretesa dedotta. Pretesa che ha, evidentemente, consistenza di diritto soggettivo, la cui cognizione deve essere rimessa all’autorità giudiziaria ordinaria. La fattispecie non è concettualmente dissimile da quella che vede il vincitore di concorso far valere il proprio diritto all’assunzione, che è certamente diritto soggettivo ed è certamente conosciuto dall’A.G.O. In entrambi i casi, infatti, si è al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale. Che la ricorrente abbia continuato a rendere la propria prestazione lavorativa in qualifica e con funzioni non dirigenziali, poiché invero già dipendente dell’amministrazione finanziaria, non leva che stia facendo valere una sorta di diritto all’assunzione come dirigente.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio dichiara il ricorso in esame inammissibile per difetto di giurisdizione.

In applicazione dei principi della traslatio judicii, recepiti dall’art. 11 c.p.a., il ricorso potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, dianzi al giudice ordinario, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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