T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con nota depositata il 7 giugno 2001 la resistente amministrazione comunale ha prodotto in atti del presente giudizio la determinazione dirigenziale n. 1022 del 30 maggio 2011 con cui è stato disposto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 509 del 30 aprile 2001, oggetto della presente impugnativa, già peraltro sospesa da questo Tribunale con ordinanza n. 3718 del 2001;

Considerato che si impone, pertanto, dichiarare la improcedibilità del ricorso in esame per cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Spese compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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