Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-12-2011, n. 26155 Indennità o rendita ai superstiti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 gennaio 2007 la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Nicosia del 13 maggio 2003, ha rigettato la domanda proposta da C.M.C. volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire la reversibilità sulla rendita percepita in vita dal proprio coniuge defunto. La Corte territoriale, all’esito dell’espletata CTU, ha ritenuto che non sussiste nesso causale fra il decesso del coniuge della C. e la tecnopatia della quale egli soffriva e per la quale aveva usufruito in vita di rendita da parte dell’I.N.A.I.L..

La C. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su unico motivo.

Resiste con controricorso l’I.N.A.I.L..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si lamenta la nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 In particolare si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare estranee alla morte dell’assicurato le affezioni a carico dell’apparato respiratorio per le quali godeva di rendita I.N.A.I.L. Comunque la stessa Corte d’Appello non avrebbe nemmeno motivato l’esclusione del nesso causale di tali affezioni con la morte in questione.

Il ricorso è infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se, nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., per tutte, Cass. S.U. 13045/1997). In particolare, nei giudizi per invalidità pensionabili o prestazioni assistenziali e previdenziali, in cui sia stata espletata una consulenza tecnica di ufficio di tipo medico-legale ed il giudice del merito abbia basato la decisione sulle conclusioni dell’ausiliario giudiziario affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti (v. fra tante:

Cass. 25 agosto 2005 n. 17324, Cass. 20 agosto 2004 n. 163292)" (Cass. n. 15652 del 2006). Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte d’Appello ha escluso il nesso fra la morte dell’assicurato e la malattia professionale da cui era affetto e per la quale godeva di rendita, con giudizi tecnici tratti dalla citata consulenza tecnica e non censurabile, come detto in questa sede.

Nulla si dispone sulle spese di questo giudizio stante la dichiarazione reddituale contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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