T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6611

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con determina dirigenziale prot. N. 261891 del 13 luglio 2010 il Dipartimento risorse economiche del Comune di Roma ordinava all’odierno ricorrente di provvedere, quale proprietario, alla rimozione del veicolo Audi tgt. Roma 29485L, con la conseguente consegna, trattandosi di rifiuto speciale, ad un centro di rottamazione autorizzato, provvedendo così al ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso la detta ordinanza è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce eccesso di potere per erroneità del presupposto, contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione di legge. Rileva, in sostanza, il ricorrente di non essere più, esattamente dal 3 aprile 1996, il proprietario dell’autovettura di che trattasi.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Va preliminarmente ribadita la giurisdizione del G.A. con riferimento alla controversia di cui è questione, trattandosi di ordinanza con la quale si dispone la rimozione di rifiuti, essendo devolute alla cognizione del giudice ordinario solo le opposizioni avverso ordinanzeingiunzione di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, proposte ai sensi dell’art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (ora, art. 262 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 22 aprile 2010, n. 919 e T.A.R. Napoli, V Sezione, 3 febbraio 2005 n.764).

Nel merito della questione, il ricorso è fondato sulla scorta dell’assorbente rilievo per cui l’odierno ricorrente, destinatario dell’avversata ordinanza, non è (più) il proprietario dell’autovettura oggetto della disposta rimozione. Non lo è per averla consegnata in permuta alla Concessionaria Volvo M.A.C. Motoristica s.p.a. di Roma in data 2 aprile 1996, e da detta società quindi ceduta in data 26 maggio 1996 ad un privato. Gli atti in questione hanno ricevuto autentica notarile. Validità della vendita dell’autovettura in questione conclamata anche dal Giudice di pace di Roma con sentenza n. 19775/01, che ha annullato sanzioni amministrative per violazioni riguardanti la circolazione dell’autovettura appunto notificate all’odierno ricorrente. Quest’ultimo, peraltro, ha anche chiesto al P.R.A. l’annotazione della perdita di possesso dal 14 gennaio 1998, oltre dieci anni prima dell’adozione dell’atto impugnato.

Si palesa quindi in maniera inequivoca la illegittimità della avversata determinazione per erroneità del presupposto e difetto di istruttoria.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla l’impugnata determina dirigenziale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata determinazione dirigenziale.

Condanna il Comune di Roma al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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