T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6610

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione, per l’anno accademico 2009/2010, di 209 marescialli all’81° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Superate la prova preselettiva e quella scritta, il ricorrente è stato convocato per il giorno 16 dicembre 2009 per sostenere le visite mediche. In occasione della riconvocazione per la prosecuzione delle visite, ha però chiesto ed ottenuto il differimento delle stesse, essendo rimasto vittima nelle more di un incidente con frattura di entrambi i femori. Quindi, è stato sottoposto alle prescritte visite mediche in via definitiva il 7 luglio 2010.

Con l’avversato provvedimento in data 7 luglio 2010 la competente commissione medica ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso avendo questi espresso per iscritto il proprio rifiuto ad un approfondimento radiologico in ragione del "trauma arti inferiori", causa a sua volta dei ripetuti differimenti degli accertamenti sanitari.

Avverso detto provvedimento è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione del bando di selezione e dell’art. 32 Cost.; violazione e falsa applicazione del d.m. 17 maggio 2000 n. 155 e delle direttive tecniche applicative; violazione del decreto legislativo n. 187 del 2000 ed eccesso di potere per insufficienza della motivazione, erroneità, difetto dei presupposti ed istruttoria, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 22 giugno il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Giova preliminarmente ricordare, in fatto, che, convocato per il 16 dicembre 2009 per la visita medica preliminare, il ricorrente, quindi convocato per il 18 gennaio 2010 per la prosecuzione dell’accertamento dell’idoneità psicofisica, ha presentato una prima richiesta di differimento per il "trauma agli arti inferiori" riportato a seguito di incidente. Invero, ha quindi chiesto ulteriori differimenti con riguardo alle convocazioni disposte per il 16 febbraio, il 16 marzo ed il 26 maggio 2010. Con riguardo alla convocazione per il giorno 7 luglio 2010 non è stata avanzata ulteriore richiesta di differimento. In detta occasione, come si è già rilevato, il ricorrente ha rifiutato di sottoporsi ad esame radiologico disposto dalla competente sottocommissione proprio in ragione del riportato trauma agli arti inferiori.

Appartiene invero ad un dato logico prima ancora che strettamente giuridico il riconoscimento della possibilità per la commissione medica, chiamata com’è naturale a vagliare la idoneità psicofisica del candidato, di sottoporre quest’ultimo a quegli accertamenti, controlli ed esami che appaiono i più opportuni proprio per accertarne la idoneità. Peraltro, lo stesso bando di concorso stabilisce, all’art. 16 comma 16, che "i concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico". Ritiene invero il Collegio che l’accertamento radiologico, al quale il ricorrente ha rifiutato di sottoporsi, fosse doveroso proprio in ragione del trauma agli arti inferiori riportato dal ricorrente in esito ad un incidente. E’ agevole, infatti, intendere, la necessità per l’amministrazione di verificare che l’incidente medio tempore occorso al ricorrente non avesse pregiudicato, peraltro a distanza di mesi, la idoneità fisica all’arruolamento. Non si tratta, quindi, di un comportamento pretestuoso e in definitiva illegittimo, ma – per quanto si è visto – non solo consentito quanto piuttosto doveroso per l’amministrazione, al fine di pervenire al giudizio sulla idoneità del candidato in maniera ragionata ed esaustiva.

Ciò premesso, senza entrare nel merito dei profili medicoscientifici collegati al tema della esposizione alle radiazioni, non può non rilevare il Collegio come nella stessa giornata il ricorrente si sia rifiutato di sottoporsi all’esame radiografico degli arti inferiori, accettando tuttavia di eseguire una radiografia al torace. Così come del resto, in occasione della visita del 7 luglio 2010, il ricorrente non risulta aver prodotto alcuna documentazione medica di supporto che dimostrasse la perfetta guarigione degli arti inferiori e/o che comprovasse il divieto di essere sottoposto ad ulteriori esami radiologici.

Quanto al profilo formale della disposta esclusione, va osservato che mentre la comunicazione della esclusione è firmata dal solo cap. Lopez, membro della sottocommissione, il giudizio vero e proprio di non idoneità risulta sottoscritto da tutti i membri dell’organo collegiale e vistato dal presidente della commissione giudicatrice.

In definitiva, la disposta esclusione deve ritenersi legittima poiché conforme alla disciplina di settore ed alle regole del bando, da una parte, e sufficientemente motivata e comunque logica e coerente, dall’altra.

Né può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente intesa alla sottoposizione a nuova visita medica, atteso che l’accertamento dell’idoneità psicofisica del candidato all’arruolamento è caratterizzata dal fatto di essere riferita ad un determinato momento, che assume un rilievo esclusivo, nel senso della sua irripetibilità, in specie in presenza del decorso, come nella specie, di un significativo lasso di tempo.

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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