T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6609

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 36222 del 16 maggio 2006 dell’Agenzia del Territorio recante pubblicazione della quarta graduatoria di ammissione al percorso formativo per l’accesso al profilo professionale di collaboratore tributario area C, posizione economica C1, di cui alla procedura di selezione professionale interna indetta con bando del 13 luglio 2001.

Espone la ricorrente, classificatasi al terzo posto nella prima graduatoria degli ammessi – per la Regione Sicilia – al percorso formativo di cui trattasi, di essere stata quindi retrocessa al 28° posto nella seconda graduatoria e quindi al 50° posto utile nella terza graduatoria del 27 febbraio 2006 ed infine esclusa dalla quarta ed impugnata graduatoria del 16 maggio 2006.

Avverso la detta esclusione dalla utile collocazione in graduatoria, conseguente ad una riattribuzione in peius di punteggio autoattibuito ovvero in prima battuta dalla stessa amministrazione riconosciuto, è dunque proposto il presente ricorso.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione con costituzione meramente formale.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito meglio esplicitati.

Innanzitutto, è fondata la censura con cui la ricorrente lamenta la illegittima decurtazione di sette punti, decurtazione in ragione della quale il punteggio finale della stessa è sceso a punti 33,65. La resistente amministrazione ha applicato alla ricorrente la riduzione di punteggio, prescritta dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5903 del 2005, per tutti quei candidati che avevano beneficiato di "idoneità conseguita nelle prove selettive dichiarate illegittime dalle sentenze n. 1/1999 e n. 194/2002 della Corte costituzionale". Orbene, osserva il Collegio che il bando all’art. 3 lett. E dispone l’attribuzione appunto di 7 punti per il possesso di "idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica per cui si concorre o superiore". La ricorrente ha tempestivamente rappresentato, in sede di domanda di partecipazione, salvo poi ancora ribadirlo con nota del 16 febbraio 2006 rivolta all’amministrazione, di essere vincitrice di concorso ordinario nei ruoli del personale docente nelle scuole ed istituti statali di istruzione di II grado, d.m. 29 dicembre 1984. Si tratta di concorso ministeriale per la settima qualifica funzionale, la medesima interessata dalla procedura selettiva di cui è questione (collaboratore tributario C1). Di qui, ad avviso, del Collegio, la spettanza in capo alla ricorrente dei sette punti, dunque ad essa da riassegnare poiché appunto illegittimamente decurtati, per la lettera E dell’art. 3 del bando. Del resto, la stessa amministrazione, con comunicato n. 5 prot. n. 24885 del 29 marzo 2006, e dunque prima di procedere alla pubblicazione in data 16 maggio 2006 della quarta graduatoria, ha precisato che "…sono valutabili mediante attribuzione del punteggio fisso di 7 punti le idoneità conseguite nei concorsi banditi per i profili professionali già appartenenti alla settima qualifica funzionale p equiparabile…".

Lamenta quindi la ricorrente la mancata attribuzione di punteggio ad alcuni dei titoli dalla stessa indicati nella domanda di partecipazione al concorso, segnatamente trattandosi di titoli di studio (di cui alla lettera C dell’art. 3 del bando) e di attività formative (di cui alla lett. D dell’art. 3 del bando).

Quanto ai titolo di studio, sono stati attribuiti alla ricorrente 9 punti per il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, laddove la ricorrente invoca l’attribuzione di 11 punti per il dimostrato possesso di diploma di laurea triennale finalizzato all’insegnamento della religione presso scuole ed istituti statali conseguito presso la scuola triennale di formazione teologica per educatori e catechisti di Agrigento.

La pretesa in esame è, ad avviso del Collegio, infondata, non trattandosi di un vero e proprio "diploma di studi universitari", come richiesto dal bando, ma di un titolo di studio conseguito presso una scuola di formazione destinata a formare educatori e catechisti.

Quanto alle attività formative, la ricorrente lamenta l’erronea attribuzione di solo punti 0,40, in luogo dei 4 punti autoattribuiti in sede di domanda di partecipazione. Il bando prevede l’attribuzione di punteggio per la "partecipazione ad attività formative di durata di almeno 5 giorni o comunque non inferiore a30 ore di lezione, svolte nell’Amministrazione di appartenenza o in altre amministrazioni su designazione dell’Amministrazione ovvero effettuate presso istituti universitari italiani o stranieri o primarie istituzioni formative pubbliche o private".

Anche detta pretesa è infondata. E’ invero agevole rilevare che le attività formative svolte dalla ricorrente ed indicate in sede di domanda di partecipazione, tranne la partecipazione al corso tenutosi nel 1980 presso l’U.T.E. che ha visto peraltro giustamente riconosciuto il punteggio di 0,40, sono tutte – in disparte ogni questione sulla loro durata – non svolte nell’amministrazione di appartenenza né comunque svolte su designazione di questa presso altre amministrazioni. Si tratta, infatti, di attività formative tutte legate all’attività (pregressa) di docente della ricorrente, del tutto estranee ai compiti ed alle funzioni dell’amministrazione finanziaria e neppure svolte presso istituti universitari o primarie istituzioni formative, non potendosi tali ritenere le strutture presso le quali le dette attività formative sono state espletate. Il Collegio ritiene, in altri termini, che l’invocato punteggio non spetti sia sotto il profilo della non riconducibilità delle attività formative in questione alla fattispecie delineata nel bando sia da un punto di vista più generale, in ragione della totale estraneità delle stesse agli ambiti istituzionali dell’amministrazione che ha bandito il concorso, come peraltro poi anche chiarito dalla stessa amministrazione con il già citato comunicato n. 5 del 29 marzo 2006.

Del tutto infondata è, infine, la censura con cui parte ricorrente deduce violazione delle regole in ordine alla partecipazione al procedimento, lamentando in sostanza di non aver potuto in sede istruttoria interloquire con l’amministrazione procedente in ordine ai titoli posseduti ed ai punteggi medio tempo di volta in volta attributi.

Nessuna rilevanza può, infatti, avere sul provvedimento che colloca il candidato in una data posizione in graduatoria la mancata comunicazione di avvio del procedimento. La redazione della graduatoria e la collocazione nella stessa dei diversi aspiranti è l’esito naturale del procedimento di concorso, che è comunque ad istanza di parte (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 19 novembre 2009, n. 7283). Del resto, nelle procedure concorsuali l’instaurazione del contraddittorio con l’Amministrazione risulta incompatibile con le esigenze di celerità della procedura, a prescindere dalla circostanza che i partecipanti alla stessa si trovino in una situazione di concorrenza reciproca e dall’esistenza di una graduatoria finale di merito (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 28 aprile 2011, n. 442). Tant’è che il legislatore ha espressamente sottratto all’ambito di applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 proprio i procedimenti concorsuali.

Da ultimo, la ricorrente chiede che l’avversata graduatoria sia rettificata nel senso di escludere dalla stessa tutti i candidati in possesso di un titolo di studio di durata quadriennale, in ragione della asseritamente illegittima equiparazione disposta dall’amministrazione tra l’abilitazione magistrale quadriennale ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado.

La censura deve tuttavia ritenersi inammissibile poiché volta genericamente a contestare l’operato dell’amministrazione senza alcuna indicazione, neppure in termini di principio di prova, dei candidati specificamente sul punto controinteressati e dell’impatto concreto di detta censura, ove fondata, con la posizione rivestita dalla ricorrente.

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso è fondato e va pertanto accolto con annullamento in parte qua e nel limite di interesse della ricorrente dell’impugnata quarta graduatoria, nella parte in cui alla ricorrente sono stati illegittimamente decurtati punti 7 di contro spettanti per la lettera E dell’art. 3 del bando (idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica per cui si concorre o superiore), dovendosi respingere per il resto.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse, l’impugnata graduatoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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