T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-07-2011, n. 6635

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. Lazio – Sez. Seconda Ter – la Sig.ra Ferrazza Claudia, chiedeva l’annullamento del provvedimento del Comune di Segni, n. 396 del 15 dicembre 2005, con cui sono state annullate le D.D. nn. 270/05, 271/05, 292/05 e 293/05 relative alla determinazione delle graduatorie finali dei concorsi, per titoli ed esami, indetti dal Comune di Segni, uno per la copertura di un posto di istruttore amministrativo di Cat. C – area economicofinanziaria, l’altro per lo stesso profilo ma per l’area amministrativa.

Successivamente, con sentenza del n. 4980/08 del 23 maggio 2008, questo Tribunale, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato ed imponendo in sede di esecuzione il rispetto delle sentenze della medesima Sez. II Ter n. 4400/2007 e n. 1113/2007 con cui è stata annullata l’esclusione dalle procedure concorsuali di che trattasi del sig. Guidaldi Maurizio.

Avverso la suindicata sentenza l’Amministrazione soccombente non ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Divenuta in tal modo definitiva la suindicata decisione, in data 1 febbraio 2010 la ricorrente ha notificato al Comune di Segni l’atto di diffida stragiudiziale a prestare ottemperanza al giudicato sopra indicato, entro e non oltre il termine di giorni trenta dal ricevimento dell’atto, e avvertendo che tale atto ha valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge.

Successivamente, l’Amministrazione intimata, nell’atto di costituzione, ha dichiarato che la domanda proposta non può essere accolta atteso che la stessa ha avviato la riapprovazione della graduatoria dei citati concorsi nei modi e nei termini indicati nella sentenza n. 4980/08 di questo Tribunale.

Per l’esecuzione di tale giudicato, la parte istante ha inoltrato il ricorso indicato in epigrafe, notificato il 31 marzo 2011 e depositato il successivo 13 aprile.

Nell’odierna camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dichiarato che, medio tempore, è cessata la materia del contendere.

Siccome tale dichiarazione non è stata smentita e/o contestata dalla parte resistente, non rimane al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.

Stante la particolarità della procedura posta in essere, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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