T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-07-2011, n. 6633

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In accoglimento della proposta eccezione preliminare in rito di cui alla memoria di costituzione in giudizio del comune, reiterata nei successivi scritti difensivi, il ricorso in trattazione deve essere dichiarato irricevibile per tardività, per tutti i ricorrenti, per le brevi considerazioni che seguono.

Dall’esame della documentazione depositata in atti dalle parti del giudizio, è, infatti, possibile rilevare le seguenti circostanze.

Con la deliberazione del consiglio comunale Comune di Genzano di Roma n. 22 del 25 marzo 2009, in applicazione dell’articolo 58 del D.L. n. 112 del 2008, è stato approvato il piano di alienazione e di valorizzazione di una serie di immobili comunali, tra i quali erano altresì ricompresi gli immobili di interesse degli odierni ricorrenti e, con la successiva deliberazione del giugno 2009, è stato conferito l’incarico di procedere alla stima del valore degli immobili in questione.

Con istanze del 30.7.2009 i ricorrenti, ad esclusione della sig.ra Senise, hanno formulato la richiesta di stipulazione del contratto di affitto (ed anche di acquisto solo da parte della ricorrente Pomponi Augusta):

Successivamente, il comune, con le note del 7.4.2010, ricevute il successivo 16.4.2010, aventi ad oggetto "Alienazione immobile comunale", previo richiamo testuale alla deliberazione C.C. n. 22 del 2009 ed alla successiva deliberazione n. 34 del 17.3.2010 e con l’avvertimento che gli atti amministrativi relativi al detto procedimento si trovavano presso l’Ufficio Patrimonio con indicazione delle modalità e dei tempi per la visione degli stessi, ha comunicato, a tutti i ricorrenti ad eccezione di Senise Villa, il prezzo di alienazione dell’immobile di riferimento.

Ha fatto seguito il riscontro da parte degli stessi con l’accettazione della proposta di vendita con le note pervenute al comune in data 30.4.2010, sebbene con l’apposizione della condizione concernente il prezzo di vendita.

Nel frattempo è stato effettuato, in data 23.4.2010, l’accesso agli atti del procedimento di cui trattasi (con oggetto sia la deliberazione n. 22/2009 che la perizia di stima del prezzo), da parte dell’avv. Sorrentino, la quale è risultata essere "delegata" e con indicazione della motivazione dell’accesso "acquisto immobile", senza, tuttavia, l’indicazione dei nominativi dei deleganti; in atti è stata soltanto rinvenuta la delega dei ricorrenti (tranne della sig.ra Senise Villa) all’avv. Carlo Facuzzi, con facoltà di delega di colleghi e collaboratori dello studio.

Infine, per quanto attiene alla posizione della sig.ra Senise Villa, è pervenuta presso il comune la lettera della sig.ra Ornella Natalizi, in data 24.927.9.2020, con la quale la stessa ha dichiarato di essere nella detenzione dell’immobile di cui trattasi in qualità di vedova del sig. Maurizio Samariti (deceduto nell’anno 1989) ed avente causa dall’originaria titolare, ossia dalla sig.ra Senise, e che richiama, testualmente, a sua volta le due deliberazioni n. 22 del 2009 e n. 34 del 2010.

Il ricorso in trattazione è stato notificato in data 26.11.2010 e, pertanto, tardivamente rispetto alla comprovata conoscenza dei provvedimenti impugnati, atteso che, anche per la sig.ra Natalizi, al massimo, il termine breve di decadenza sarebbe venuto a scadenza in data 23.11.2010.

Le predette considerazioni valgono sicuramente per le due citate deliberazioni nn. 22/2009 e 34/2010; tuttavia, per le ulteriori deliberazioni impugnate, ossia la n. 61/2010 e la n. 77/2010, valgono le considerazioni che seguono.

Nessuna delle due indicate deliberazioni di cui da ultimo è direttamente ed immediatamente lesiva per la posizione giuridica delle ricorrenti; ed infatti, da un lato, la deliberazione n. 61 del 21.4.2010 ha ad oggetto la regolarizzazione delle locazioni e, sul punto, presuppone la precedente deliberazione n. 22/2010 (divenuta definitiva per gli odierni ricorrenti) nella parte in cui riconosce la riconduzione degli immobili di cui trattasi al patrimonio disponibile del comune, e, dall’altro, la successiva deliberazione n. 77 del 17.5.2010 ha ad oggetto la determinazione del prezzo di nuovi immobili nonché la rettifica degli importi dei prezzi di vendita di alcuni degli immobili già valutati in precedenza, ma, comunque, diversi da quelli di cui trattasi, riconoscendo, altresì, la possibilità del familiare dell’assegnatario di acquistare l’immobile purchè convivente da almeno 5 anni.

Infine, conclusivamente, deve ritenersi che la ricorrente sig.ra Senise Villa, avendo perso la disponibilità dell’immobile di cui trattasi da decenni, non può essere ritenuta portatrice di un interesse, concreto ed attuale, alla vicenda in questione.

Per le considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il presente gravame sia dichiarato irricevibile per tardività della notifica.

Sussistono, stante il particolare andamento del relativo procedimento, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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