Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 19-07-2011, n. 28747 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nel procedimento penale pendente, nella fase delle indagini preliminari, a carico di B.B., nato a (OMISSIS), il tribunale di Campobasso, pronunciandosi, con ordinanza dell’1 febbraio 2011, sull’appello proposto in data 4.11.2011 dal pubblico ministero avverso due ordinanze emesse in data 23.12.2010 ed in data 24.12.2010 dal Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, con cui si accoglieva istanza de libertate del 17.12.2010 della difesa del B. e veniva sostituita la misura cautelare della custodia in carcere, cui lo stesso era precedentemente astretto, in un primo momento con quella degli "arresti domiciliari presso l’istituto San Giovanni di Dio, sito in (OMISSIS) …" ed in un secondo momento con gli arresti domiciliari "presso l’abitazione di F. P. sita in (OMISSIS), prescrivendo allo stesso di non allontanarsene senza autorizzazione del giudice", accoglieva parzialmente l’appello e faceva divieto a B.B. di comunicare con persone diverse dal coniuge, dai figli e dai medici o psicologi che lo avrebbero visitato per la cura della patologia psichica da cui era affetto; rigettava per il resto l’appello.

Osservava il tribunale che erano intervenuti alcuni elementi di novità. In data 12.5.2010 vi era stato infatti un secondo accertamento peritale, disposto a mezzo del prof. M.M., "specialista in psichiatria e straordinario di medicina legale presso l’Università del Molise", il quale – nel confermare la seguente diagnosi per l’imputato: "disturbo depressivo maggiore, attualmente di grado moderato, scarsamente responsivo alla terapia farmacologia sino ad ora praticata, caratterizzato da una marcata impulsività legata ad aspetti temperamentali e da una bassa tolleranza alle frustrazioni e con elevato rischio suicidiario" – affermava l’opportunità del trasferimento dell’imputato in una casa di cura dove poteva godere di un adeguato supporto psicoterapico.

E quindi il tribunale riteneva che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altra misura diversa dalla custodia in carcere. In particolare riteneva che misura adeguata potesse provvisoriamente essere quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la difesa del ricorrente deduce che le condizioni del B. sono sicuramente votate a un progressivo peggioramento. In particolare il ricorrente contesta i divieti di comunicazione ingiustificatamente posti dall’ordinanza impugnata.

2. Il ricorso non è fondato.

Il ricorrente svolge una censura di merito in ordine alle modalità attuative della misura cautelare meno gravosa adottata dal tribunale a carico del B.. Il tribunale motiva sufficientemente le ragioni del divieto di comunicazione con persone diverse dal coniuge e dei figli, dai medici e dagli psicologi che visitino l’indagato;

ciò al fine di evitare che il B. – osserva il tribunale – possa riprendere le condotte truffaldine delle quali è accusato e per le quali è recidivo specifico ed è stato già condannato dal tribunale alla pena di otto anni di reclusione.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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