T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-07-2011, n. 6630

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 30 dicembre 2002 e depositato il successivo 27 gennaio 2003, il sig. S.A., quale titolare dell’esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande sito in Roma Piazzale del Verano n. 84, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’esercizio di un’attività commerciale da estendere anche nell’area pubblica prospiciente il proprio locale.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha eccepito, in rito, la parziale inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito in merito ai provvedimenti riguardanti l’irrogazione della sanzione pecuniaria e l’invito al pagamento e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze prospettate, unitamente alla loro genericità.

Nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2004 con ordinanza n. 2268/2004 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

All’udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente occorre disattendere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune resistente in merito al parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni pecuniarie.

Al riguardo gioca un ruolo significativo non solo il disposto degli artt. 22 e 22/bis della legge 24.11.1981 n. 689, ma anche e soprattutto il contenuto dell’art. 133 del c.p.a. il quale individua, in particolare alla lettera b), le controversie di giurisdizione esclusiva ("le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche").

Sebbene le controversie relative alla opposizione alle sanzioni amministrative vertano su diritti soggettivi e siano, quindi, normalmente, devolute alla giurisdizione del g.o., in quanto l’opponente, contestando la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione di una sanzione pecuniaria, fa valere il proprio diritto a non essere assoggettato ad una prestazione patrimoniale imposta al di fuori dei casi previsti dalla legge, è altresì vero che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva il g.a. può conoscere anche delle controversie su diritti derivanti dalla opposizione a sanzioni amministrative in quanto, in tal caso, il potere di irrogazione della sanzione si inserisce in una complessa attività di controllo attraverso la quale la p.a. cura in veste autoritativa, un interesse pubblico concreto correlato al buon andamento ed al corretto svolgimento del settore affidato alle sue cure (Cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 29 ottobre 2009 n. 720).

Con il primo motivo si censura la mancata attivazione degli istituti di partecipazione al procedimento dettati dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.i..

L’argomento non ha rilevo poiché risulta per tabulas che alla parte istante è stata contestata la violazione del rapporto concessorio già instaurato per occupazione abusiva di oltre 70 mq. a fronte di soli 30 mq. dati in concessione d’uso (verbale del 13.9.2002).

Lo stesso verbale dà conto sia della durata che della consistenza dell’indebita occupazione di suolo pubblico senza che il Comune di Roma avesse adottato un atto concessorio al riguardo.

Ciò è già di per sé sufficiente per giustificare l’adozione dell’atto impugnato, nonché l’invito a regolarizzare l’abuso commesso previo pagamento della sanzione pecuniaria che sotto tale aspetto risulta essere un atto dovuto.

Pertanto, sono da respingere anche le doglianze di cui al secondo motivo di gravame con chi l’istante prospetta un vizio di eccesso di potere per insufficienza dei presupposti e per mancanza di elementi concreti.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio respinge il ricorso perché infondato.

La particolarità della controversia induce a ritenere che vi siano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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