Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 19-07-2011, n. 28743 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo del piano terra di un fabbricato emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 6.12.2010 nei confronti di A. M. e S.C., indagati dei reati di cui all’art. 110 c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis lett. a).

Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus dei reati oggetto di indagine, osservando che il piano terra sequestrato, facente parte di un fabbricato ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.M. 23 maggio 1957, risultava destinato ad annesso rustico e, cioè, al ricovero di attrezzi agricoli e ad ambiente per l’appassimento delle uve; che tale destinazione d’uso, secondo le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, era stata trasformata in quella abitativa, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

In particolare l’ordinanza ha affermato che il mutamento di destinazione d’uso può essere realizzato anche senza l’esecuzione di opere edili; cosiddetto mutamento di destinazione d’uso funzionale.

L’ordinanza ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto che l’ A. G. era stato iscritto nell’elenco degli operatori agrituristici, in quanto per l’esercizio dell’attività agrituristica è comunque necessaria l’autorizzazione comunale.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati, che la denuncia per violazione di legge.

Si deduce che gli indagati non hanno posto in essere alcun intervento edilizio finalizzato al cambio della destinazione d’uso dell’immobile, ma realizzato solo una predisposizione di arredi finalizzata al futuro esercizio dell’attività agrituristica, sicchè nella specie non poteva ritenersi integrata alcuna ipotesi di reato, dovendosi ritenere libero il cambio di destinazione d’uso cosiddetto funzionale in mancanza di disposizioni nella legislazione regionale che lo vietino.

Si contesta, poi, che tale mutamento della destinazione d’uso si sia già verificato, essendo fondato l’accertamento sul punto su elementi di valutazione irrilevanti.

Si deduce inoltre che l’iscrizione dell’ A. nell’elenco degli operatori agrituristici è condizione sufficiente a legittimare la situazione rilevata. Sul punto si sostiene che l’affermazione contenuta nell’ordinanza, secondo la quale occorreva anche un’autorizzazione comunale è fondata su un dato normativo, costituito dalla L. n. 730 del 1985, art. 8 errato, in quanto la predetta legge è stata abrogata dalla L. n. 96 del 2006, art. 14. Si precisa in proposito che la declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 14, di cui alla sentenza n. 339 del 2007 della Corte Costituzionale, si riferisce al comma 2 e non al comma 1, che ha abrogato la L. n. 730 del 1985.

Si osserva, quindi, che la materia agrituristica è regolata esclusivamente dalla citata legge dello Stato n. 96 del 2006 e dalla L.R. Veneto 18 aprile 1997, n. 9, la quale specifica, all’art. 6, comma 3, che "l’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali".

Si conclude, affermando che l’immobile sequestrato ha acquistato idoneità alla destinazione d’uso all’esercizio dell’attività anche di alloggio fino ad un massimo di 10 posti letto e per 300 giornate annue di esercizio, fin dalla data di iscrizione dell’azienda agricola A.G. nell’elenco degli operatori agrituristici.

Con fax pervenuto il 3.6.2011 il difensore dei ricorrenti, Avv. Paolo Pellicini, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo intervenuto il dissequestro dell’immobile; ha inoltre allegato alla dichiarazione il relativo provvedimento.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), per sopravvenuta carenza di interesse.

E’ appena il caso di rilevare che la rinuncia al ricorso da parte del difensore non è valida, dovendo detta rinuncia, ai sensi dell’art. 589 c.p.p., comma 2, essere formulata personalmente dalla parte ovvero a mezzo di procuratore speciale.

Nel caso in esame, però, essendo stato disposto il dissequestro dell’immobile, sussiste l’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso di cui alla disposizione citata.

Va, infine, osservato che qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono nè la condanna alle spese processuali nè quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza, (sez. un. 9.10.1996 n. 20, Vitale, RV 206168).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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