T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-07-2011, n. 6625

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è agente del Corpo forestale dello Stato in servizio presso il Nucleo operativo speciale di Ceva (CN), il quale, con l’istanza, ai sensi dell’articolo 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267 del 2000, all’Ispettorato Generale del C.F.S., in data 13.5.2010, ha chiesto di essere avvicinato al Comune di San Fili (CS) in quanto eletto consigliere comunale al termine della tornata elettorale del 28 e 29 maggio 2010 e nominato membro della Commissione elettorale comunale nonché della Commissione Attività produttive e politiche agricole del medesimo comune.

Con il ricorso in trattazione ha impugnato la nota del Comando Regionale del Piemonte di cui al prot. n. 8454 del 21.6.2010, con la quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di trasferimento di cui in precedenza, in quanto il detto trasferimento arrecherebbe un disservizio presso la sede di attuale assegnazione in sotto organico rispetto alla dotazione prevista e, comunque, le sedi richieste ricadrebbero in una provincia soprannumeraria, nonché la presupposta nota dell’Ispettorato generale del Corpo Forestale dello stato di cui al prot. n. 1104/10 del 14.6.2010, mai comunicatagli.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267 del 2000, dell’articolo 32 della legge n. 300 del 1970 nonché degli articoli 49 e 51 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione dell’articolo 1, comma 2, della deliberazione C.C. del 20.12.2007.

2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e mancata comparazione degli interessi coinvolti.

4. Violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali dello Stato si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma, depositando la documentazione concernente la vicenda di cui trattasi.

Con l’ordinanza n. 4221/2010 del 30.9.2010 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Con la memoria del 25.11.2010 il Ministero ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

Il ricorrente ha depositato in data 1.6.2011 la memoria conclusiva con la quale, dato atto dell’intervenuta esecuzione all’ordinanza di sospensione di cui precedenza, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 21.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato l’Ispettorato Generale del C.F.S ha rigettato l’istanza del ricorrente, presentata ai sensi dell’articolo 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267 del 2000, con la quale aveva chiesto di essere avvicinato, dalla sede di servizio attuale in provincia di Cuneo, al Comune di San Fili (CS) in quanto eletto consigliere comunale, poiché il richiesto trasferimento arrecherebbe un disservizio presso la sede di attuale assegnazione in sotto organico rispetto alla dotazione prevista e, comunque, le sedi richieste ricadrebbero in una provincia soprannumeraria.

L’articolo 78 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, rubricato "Doveri e condizione giuridica.", dispone testualmente, al comma 6, che "… 6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell’assegnazione della sede per l’espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la proprietà per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell’ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione….".

Il ricorso è fondato sotto l’ultimo assorbente motivo di censura con il quale è stato dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 per la mancata previa comunicazione dei motivi ostativi.

Dall’esame della documentazione in atti, infatti, risulta comprovato che, nonostante trattasi di un procedimento ad iniziativa di parte, alla parte ricorrente non è stata consentita l’adeguata partecipazione al procedimento di valutazione della sua domanda di mobilità, e, quindi, non gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo,ovvero di rimodulare le proprie richieste; il ricorrente, ad esempio, avrebbe potuto indicare sedi di servizio, che sebbene avrebbero potuto comportare per lo stesso un maggior sacrificio in termini di spostamento, avrebbero, tuttavia, consentito il richiesto trasferimento, con il contemperamento delle contrapposte esigenze pubbliche e private.

In particolare, in contrario, non vale sostenere, in questa sede, che, comunque, l’amministrazione non avrebbe potuto acconsentire al trasferimento del ricorrente in nessuna delle sedi operative della provincia di Cosenza, al di fuori delle quali, si presume che lo stesso non avesse interesse ad essere trasferito.

Si tratta, appunto, di valutazioni discrezionali, rimesse all’apprezzamento dell’amministrazione che, a tal fine, tuttavia, deve tenere nella debita considerazione le istanza e le osservazioni formulate al riguardo da parte del diretto interessato.

Peraltro, al riguardo, giova rilevare come ricade sull’amministrazione l’onere di di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento impugnato non sarebbe potuto essere diverso da quello che, in concreto, è stato adottato.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito nella parte in cui chiede l’annullamento dell’impugnato provvedimento.

Il ricorso è, invece, infondato e deve, pertanto, essere respinto nella diversa parte in cui è chiesta la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti.

Ed infatti, al riguardo, deve rilevarsi che, nel ricorso introduttivo, soltanto nelle conclusioni ha chiesto "il risarcimento dei danni che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio".

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e, per la parte che residua, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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