Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 19-07-2011, n. 28738

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il p.m. presso il Tribunale di La Spezia, con provvedimento del 6/11/2010, ravvisando astrattamente la ipotesi di reato di cui all’art. 517 ter c.p. convalidava il sequestro probatorio, eseguito su iniziativa della p.g. a seguito di querela presentata dalla Edico s.r.l. di alcune centinaia di lettori/registratori DVD/VHS prodotti dalla Toshiba, rinvenuti all’interno di un container, proveniente dalla (OMISSIS), nei quali era installato un dispositivo di selezione su cui la Edico s.r.l. rivendicava privativa industriale, avendo depositato un brevetto italiano per tale invenzione; iscriveva nel registro degli indagati L.Z.E., quale legale rappresentante in (OMISSIS) della Toshiba.

Di poi il p.m., avendo accertato la p.g. che la Toshiba aveva, già in precedenza, importato apparati elettronici con analoghe caratteristiche tecniche, disponeva la perquisizione dei luoghi ove la detta società aveva stoccato la merce e in esecuzione del predetto decreto, la stessa p.g. sequestrava alcune migliaia fra DVD, televisori e decoder.

Il Tribunale di La Spezia con ordinanza del 1/12/2010 ha rigettato la istanza di riesame presentata dallo Z..

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto con i seguenti motivi:

-violazione o comunque erronea applicazione dell’art. 337 c.p.p. e art. 39 disp. att. c.p.p. per vizi essenziali inerenti alla denuncia querela presentata dal legale rapp.te della Edico s.r.l.;

-violazione o comunque erronea applicazione dell’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 240 c.p., comma 2, visto che il brevetto di cui è titolare la Edico s.r.l. è scaduto per decorso del periodo ventennale dalla presentazione della relativa domanda;

-violazione o comunque erronea applicazione in ordine alla validità del brevetto violato e quindi della sussistenza del reato ipotizzato.

La difesa della Edico s.r.l. ha inoltrato in atti memoria nella quale censura i motivi di ricorso, specificando le ragioni che rendono prive di fondamento le doglianze mosse in impugnazione, e chiedendone il rigetto.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale ha adottato una argomentazione motivazionale logica e corretta, riscontrando puntualmente le doglianze dell’indagato.

La eccezione di violazione dell’art. 337 c.p.p. e art. 39 disp att. c.p.p., per vizi essenziali inerenti alla denuncia-querela presentata dal legale rappresentante della Edico s.r.l.. è totalmente priva di pregio. Rilevasi, infatti, che il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone l’accertamento del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell’oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato.

Ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti o altri beni, anche ove non sia stata presentata la querela in relazione all’ipotizzatole reato, atteso, peraltro, che nel procedimento di riesame di un provvedimento di sequestro, non è ammissibile Tesarne della questione di improcedibilità per mancanza di querela, attenendo detta questione al merito della imputazione (Cass. 22/1/01, n. 7278; Cass. 2/7/02, n. 29909).

Peraltro, nella specie, l’autentica della sottoscrizione del querelante è sì redatta su un foglio diverso da quello sul quale è apposta la firma del rappresentante legale della Edico, ma tali fogli sono tra loro uniti, a formare un unico atto, con timbro tondo di congiunzione del notaio autenticatore.

Del pari manifestamente infondata è la censura con cui si eccepisce che il brevetto ritenuto violato è scaduto, per cui non può mantenersi il sequestro dei beni perchè corpo del reato per la inesistenza del reato stesso.

Sul punto, a giusta ragione, il giudice del riesame a sostegno del diniego della revoca del sequestro evidenzia che la condotta illecita contestata si è consumata prima del 22/11/2010, data di scadenza della privativa industriale, per cui la consumazione del termine ventennale (successiva ai fatti), ex art. 60 del Codice della Proprietà Industriale, non ha alcuna incidenza sulla sussistenza del reato.

Esente da vizi, di poi, si palesa il riscontro dato dal Tribunale alla contestazione mossa dalla difesa dell’indagato relativa al mancato pagamento della tassa annuale di cui all’art. 227 c.p.p. da parte della Edico s.r.l., determinante la decadenza della privativa, ribadita in questa sede: il giudice di merito, sul punto, correttamente, osserva che compito del Tribunale, in sede di riesame, è quello di valutare il mero fumus di sussistenza del reato e non anche entrare specificatamente nel merito, verificando. in correlato, se il querelante abbia dato adeguata dimostrazione della sussistenza del fumus del suo diritto, dimostrazione che la Edico s.r.l., peraltro, ha esaustivamente fornito.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo Z. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di non punibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì. Essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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