T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-07-2011, n. 6631

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Asserisce parte ricorrente di aver inoltrato alla Direzione Scolastica Regionale per la Campania, Ufficio Parità Scolastica, rituale istanza tesa ad ottenere il riconoscimento della parità scolastica per un intero corso di istituto tecnico Settore economico Indirizzo Amministrazione Finanza e marketing, corso strutturato con una classe prima funzionante secondo i percorsi del nuovo ordinamento e con le successive quattro classi secondo il previgente ordinamento.

Con il Decreto indicato in epigrafe l’amministrazione scolastica, ha disposto l’attribuzione dello status di parità alla sola classe prima e gradualmente alle successive classi fino al completamento, omettendo, invece, qualsivoglia riferimento alle ulteriori classi del corso.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna in parte qua il disposto diniego deducendo le seguenti doglianze:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1,COMMA 3, E 4, LETT, F) DELLA LEGGE 10/3/2000 N. 62 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.1, 2 E 3 DELLA CIRCOLARE M.I.U.R. DEL 18/03/2003 N. 31 – ECCESSO DI POTERE CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ASSOLUTA DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -DISPARITA" DI TRATTAMENTO

Il provvedimento gravato ha attribuito la parità alla sola prima classe secondo il percorso previsto dal nuovo ordinamento, mentre, nulla decretando per le classi successive, implicitamente la nega il che evidenzia una carenza assoluta di motivazione.

Peraltro il provvedimento di diniego impugnato viola manifestamente la L.n.62/2000 e l’art.1/bis della L.n.27/06. dato che la normativa prevede un principio chiaro ed inequivoco, ovvero che il corso completo, organicamente formato, debba, prima è più delle singole classi, beneficiare della parità scolastica.

Orbene alla luce di siffatte argomentazioni sfugge il senso del provvedimento impugnato con il quale l’amministrazione, pur in presenza di un corso completo, ha negato la parità richiesta, ciò in aperta violazione sia delle citate disposizioni di legge che di un consolidato orientamento giurisprudenziale.

In ogni caso la Circo.lare MIUR prot.n.2025 del 16/03/ si pone in netto contrasto sia con, la L.n.62/00 sia con i principi costituzionali di libertà ed uguaglianza sanciti all’art.33, determinando un’evidente inversione di marcia verso la "parificazione" tra istituzioni scolastiche di secondo grado.

Ed invero dal tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate si evince non solo che la parità può essere riconosciuta alla singola classe, in palese contrasto con la normativa di settore, ma anche una macroscopica disuguaglianza tra le scuole statali e già paritarie da un lato e quelle non ancora paritarie dall’altro.

Alle istituzioni scolastiche statali e/o già paritarie è consentito, unitamente all’attivazione della sola prima classe dei nuovi percorsi previsti dal nuovo ordinamento, la prosecuzione, con il previgente ordinamento, delle attività scolastiche relative alle classi successive alla prima.

È, invece incomprensibilmente disconosciuto alle scuole che chiederanno il riconoscimento della parità nell’a.s. 2010/11 per un intero corso la possibilità di ottenere, oltre all’autorizzazione per la prima classe, secondo il nuovo regime, anche quella relativa alle altre classi con il previgente ordinamento.

Il. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 BIS E 21 OCTIES, COMMA 2 DELLA L. 7/08/90 N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA D’ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE –

L’atto impugnato appare manifestamente illegittimo anche per violazione dell’art.l0 bis della L.n.241/90, introdotto dall’art.6 della L.n.15/05.

Nel caso di specie, tale obbligo è stato completamente disatteso dall’amministrazione la quale ha disposto direttamente il rigetto dell’istanza senza preventivamente comunicare al ricorrente alcunché in ordine alle eventuali ragioni ostative al suo accoglimento.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Fondato ed assorbente si rivela il primo e secondo motivo di gravame con il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.1, comma 4, della L.n.62/2000 per eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione degli artt.10 bis e 21 octies, comma 2 della L. 7/08/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, restando assorbite le ulteriori doglianze.

Ed invero osserva il Collegio che già questa Sezione con ordinanza n.05489/2010 ha avuto modo di evidenziare la "carenza di adeguata motivazione dell’atto impugnato".

Nella specie infatti, giustamente parte ricorrente evidenzia come l’amministrazione riconosca la parità alla sola classe prima, nulla riferendo in merito all’attivazione delle altre classi, adottando un provvedimento del tutto privo di motivazione con il quale, in risposta all’istanza presentata, offre una disciplina del tutto parziale, relativa alla sola prima classe del corso, senza alcuna statuizione in ordine alle restanti quattro, con la conseguenza che sfugge l’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’adozione del provvedimento impugnato con il quale l’amministrazione, pur in presenza di un corso completo, ha negato la parità richiesta, ciò in aperta violazione delle disposizioni di legge.

Né il mero richiamo, nelle premesse del provvedimento impugnato, della Circolare MIUR prot.n.2025 del 16/03/10, costituisce idoneo elemento di supporto motivazionale, tenuto conto delle statuizioni contenute nella nell’art.1/bis della L.n.27/06 e nell’art.1, comma 4, della L.n.62/2000 che così dispone:"La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si…..impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 "……f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi. tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima c1asse"; il che implica la statuizione di un principio generale della necessità per la parità scolastica di soddisfare l’esigenza della completezza dei corsi in via preminente rispetto a quella delle singole classi.(cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, 12/06/07,.Ordinanza n.3020; TAR Lazio, Sez. III Quater, 28/03/07, ordinanza n.1438).

Né hanno rilievo le doglianze di parte ricorrente tese a censurare l’atto impugnato per violazione di legge in quanto atto applicativo della richiamata circolare precisante che:

– " Tutte le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria paritarie, al pariodelle istituizioni statali: a partire dall’anno scolastico 2010/11, confluiscono nel nuovo ordinamento e possono attivare solo classi prime relative ai nuovi Percorsi previsti dal nuovo ordinamento. Le classi attualmente funzionanti proseguiranno invece il percorso scolastico secondo il previgente ordinamento, fino al graduale esaurimento dei corsi’.;

– "Le scuole secondarie di II grado già funzionanti come non paritarie, o quelle che avvieranno l’attività dall’anno scolastico 2010/11, invece, potranno essere autorizzate al funzionamento della sola classe prima. a sviluppo graduale. di un percorso di studi previsto dai nuovi ordinamenti."

Devesi infatti osservarsi che sotto tale profilo la circolare di cui si controverte non assume veste di atto di normazione secondaria ma di mera circolare interpretativa che in quanto tale risulta inidonea a modificare le statuizioni normative contenute nelle norme di rango primario.

Da ciò consegue altresì che l’atto impugnato risulti illegittimo anche per violazione dell’art.l0 bis della L.n.241/90, introdotto dall’art.6 della L.n.15/05 dato che nel caso di specie, l’obbligo del preavviso di rigetto è stato completamente disatteso dall’amministrazione la quale ha disposto direttamente il rigetto dell’istanza senza preventivamente comunicare al ricorrente alcunché in ordine alle eventuali ragioni ostative al suo accoglimento.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto l’atto di diniego impugnato va annullato per violazione dell’art.1, comma 4, della L.n.62/2000 per eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione degli artt.10 bis e 21 octies, comma 2 della L. 7/08/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato secondo le modalità di cui in parte motiva

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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