T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-07-2011, n. 1977 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 18 febbraio 1999 e depositato il 3 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione edificatoria del Comune di Brugherio del 15 dicembre 1998, prot. n. 48174, con il quale è stata negata allo stesso la possibilità di ristrutturare i servizi igienici e di adeguarli alla normativa in materia di rimozione delle barriere architettoniche.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 31, primo comma, lett. d, della legge n. 457 del 1978, in relazione all’art. 49 delle N.T.A. del P.R.G.

Secondo il Comune intimato nella zona del territorio comunale classificata A2 sarebbero ammissibili soltanto opere interne, non essendo possibile intervenire diversamente, anche se con riferimento alla dotazione dei servizi igienici, in mancanza di un piano attuativo. Ciò apparirebbe in contrasto con l’art. 31 della legge n. 457 del 1978 e con l’art. 49 delle N.T.A. che consentirebbero la realizzazione, oltre che di opere interne, anche di interventi di ristrutturazione edilizia.

Ulteriori doglianze attengono all’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 19 della legge regionale n. 6 del 1989 in materia di barriere architettoniche.

La normativa richiamata consentirebbe di realizzare opere destinate a favorire i portatori di handicap, anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico, come stabilito dall’allegato tecnico alla predetta legge.

Infine vengono dedotti lo sviamento di potere, l’eccesso di potere, l’illogicità e la violazione di legge.

Essendo l’immobile in questione già stato oggetto di un piano attuativo sarebbe del tutto sproporzionato prevedere un nuovo piano attuativo soltanto per la messa a norma e ristrutturazione dei servizi igienici.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la parte ricorrente ha evidenziato la persistenza dell’interesse alla decisione di merito ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2011, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la seconda censura, da scrutinare in via preliminare atteso il suo carattere assorbente, si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’art. 19 della legge regionale n. 6 del 1989 consentirebbe di realizzare opere destinate a favorire i portatori di handicap anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico, come stabilito dall’allegato tecnico alla predetta legge.

2.1. La doglianza è fondata.

La normativa sopra richiamata, unitamente alle prescrizioni contenute nell’allegato tecnico alla predetta legge, consente di derogare motivatamente agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nel caso in cui si provveda alla rimozione o abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato non ha assolutamente motivato in ordine a tale aspetto, limitandosi a richiamare la vigente normativa urbanistica locale e ad applicarla in modo meccanico.

Ciò assume un particolare rilievo nella vicenda di cui è causa, anche in virtù del parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano (all. 6). Difatti, in presenza di tale favorevole atto di assenso, incombeva sull’Amministrazione comunale un più puntuale e approfondito onere motivazionale al fine di negare l’intervento richiesto.

3. Di conseguenza, previo assorbimento delle restanti censure, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

Condanna il Comune di Brugherio al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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