Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 19-07-2011, n. 28735 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 10 giugno 2010, il Tribunale di Bologna revocava la misura custodiale di massimo rigore applicata a T.M. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis sul presupposto che, essendo stato l’imputato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con sentenza confermata in appello e che alla data della decisione era stato superato un periodo di detenzione pari a tre quarti della pena inflitta, doveva disporsi la liberazione in applicazione del principio di proporzionalità della pena contemplato dall’art. 275 c.p.p., comma 2.

Osservava il Tribunale, in considerazione della brevità del periodo residuo di custodia cautelare, che il perdurare della stessa avrebbe inevitabilmente determinato una sovrapposizione del presofferto cautelare alla sanzione irrogata nel giudizio di merito, cosicchè si reputava necessario evitare che il protrarsi della misura custodiale si risolvesse in una espiazione anticipata della pena.

Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale, pur non contestando la persistenza delle esigenze cautelari in ragione della pericolosità del prevenuto, desumibile dai precedenti penali, giustificava la scarcerazione sulla base del solo presofferto, mentre il principio di proporzionalità, invece, doveva sempre essere ancorato alla valutazione complessiva delle esigenze cautelari.

Con ordinanza in data 7 dicembre 2010, questa Sezione, dato atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di durata della misura custodiale in carcere rispetto alla pena detentiva prevedibilmente irroganda o già inflitta dal giudice, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite penali.

In data 31 dicembre 2010 il Primo Presidente Aggiunto disponeva la restituzione degli atti a questa Sezione a norma dell’art. 172 c.p.p..

Motivi della decisione

Deve rilevarsi che, nelle more del giudizio cautelare, la sentenza di condanna inflitta al ricorrente dalla Corte territoriale è divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dallo stesso disposta con ordinanza n. 39165/10 della 7^ Sezione di questa Corte depositata il 4 novembre 2010.

La irrevocabilità della sentenza di condanna determina la perdita di rilevanza della questione con la conseguenza che l’impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta carenza di interesse.

Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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